Corte di Cassazione - Giudizio di esdebitazione e contradditori necessari. Requisito della almeno parziale soddisfazione dei creditori concorsuali.

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Data di riferimento: 
08/08/2016

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 agosto 2016 n. 16620 - Pres. Nappi, Est. Di Virgilio.

Fallimento - Giudizio di esdebitazione – Integrità del contradditorio  - Società estinta e subingresso dei soci – Non automatica sostituzione – Attivazione necessaria.

Fallimento - Esdebitazione - Beneficio della inesigibilità dei crediti non soddisfatti – Presupposto necessario – Soddisfazione almeno parziale dei creditori concorsuali – Criterio di riscontro.

Non possono ritenersi contraddittori necessari nel giudizio di esdebitazione di cui all’art. 143 L.F., in mancanza di un'attivazione da parte loro, i soci di una società estinta il cui credito sia stato ammesso al passivo, non potendosi ritenere automatica la "sostituzione" della società insinuata con i soci. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

In tema di esdebitazione, il beneficio della inesigibilità verso il fallito persona fisica dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti richiede, ai sensi dell'art. 142, comma secondo, L.F. che vi sia stato il soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, dovendosi intendere realizzata tale condizione anche quando taluni di essi non siano stati pagati affatto, essendo sufficiente che, con i riparti almeno per una parte dei debiti esistenti, oggettivamente intesi, sia consentita al giudice del merito, secondo il suo prudente apprezzamento, una valutazione comparativa di tale consistenza rispetto a quanto complessivamente dovuto dal fallito. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/16165.pdf

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: