Tribunale di Treviso – Esdebitazione del socio illimitatamente responsabile di società fallita: presupposto necessario per la concessione di tale beneficio.
Tribunale di Treviso 10 maggio 2016 – Pres., Fabbro, Rel. Uliana.
Fallimento – Esdebitazione – Presupposto – Creditori concorsuali – Soddisfazione almeno parziale - Totale insoddisfazione di alcuni creditori – Ammissibilità – Prudente valutazione del giudice - Decisione basata sulla comparazione.
Società fallita – Socio illimitatamente responsabile - Fallimento in estensione - Esdebitazione – Soddisfazione almeno parziale dei creditori sociali – Presupposto necessario - Insoddisfazione totale dei creditori personali – Irrilevanza – Responsabilità solidale.
La disposizione di cui all’art. 142, secondo comma, L.F., che prevede che l’esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti neppure in parte i creditori concorsuali, deve intendersi nel senso che tale condizione può ritenersi integrata anche qualora taluni di essi, senza distinzione fra creditori privilegiati e chirografari, non siano stati affatto pagati, dal momento che è rimessa alla prudente valutazione del giudice di merito la comparazione di tale consistenza, rispetto a quanto complessivamente dovuto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
L’art. 142, secondo comma, L.F. deve essere inteso nel senso che l’esdebitazione del socio illimitatamente responsabile di una società di persone, dichiarato fallito in estensione ai sensi dell’art. 147 L.F., può essere concessa anche qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i suoi creditori personali, in quanto, avendo l’istituto dell’esdebitazione natura premiale, i creditori concorsuali, cui tale disposizione si riferisce, devono intendersi identificarsi nei creditori della società, posto che il fallimento del socio è solo una conseguenza del fallimento della società stessa, ragion per cui il beneficio può concedersi a fronte del pagamento di almeno parte di quei debiti che sono stati la causa del fallimento, senza che assuma rilevanza il soddisfo, in tutto od in parte, dei creditori particolari del socio, atteso che anche quest’ultimo, in virtù del pagamento effettuato con i beni della società, si deve ritenere abbia, in riferimento alla responsabilità sussidiaria prevista dagli art. 2267 e 2268 c.c., provveduto al pagamento, quantomeno parziale, dei creditori sociali. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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