Trib.Venezia - Verifica del passivo e principio di non contestazione - Finanziamento di società partecipante e postergazione.
Tribunale di Venezia, 10 febbraio 2011 - Pres. Manuela Farini - Est. Fidanzia.
Il principio di non contestazione non trova applicazione in sede di verifica dello stato passivo atteso che:
• Nel procedimento di verifica dello stato passivo le parti possono stare in giudizio personalmente senza obbligo di difesa tecnica.
• Il principio di non contestazione trova il suo presupposto logico e giuridico nel principio della analiticità della domanda e delle allegazioni delle parti, mentre una tale analiticità non é prevista dall'art. 93 l.f. (a differenza dell'art. 163 c.p.c.).
• Il principio di non contestazione presuppone la sussistenza di un processo che abbia precise scansioni, di certo non presenti nel procedimento di accertamento del passivo.
Non sussistendo un principio di non contestazione per il curatore, cui é assimilabile il commissario straordinario, non vi é una preclusione per lo stesso di far valere in sede di opposizione allo stato passivo eccezioni in fatto e in diritto che non siano state fatte valere in sede di verifica dello stato passivo. (avv. Francesco Gabassi - riproduzione Riservata)
La circostanza che l'art. 2467 c.c. sia inserito tra le norme che disciplinano il funzionamento delle società a responsabilità limitata, non esclude di per sè la sua applicabilità alle società per azioni, costituendo la postergazione un principio generale di corretto finanziamento dell'impresa che deve operare anche per le S.p.A. allorquando, per le peculiari caratteristiche del fatto concreto, il socio finanziatore non sia un mero investitore, ma sia titolare di una posizione, pur non necessariamente dominante, ma comunque assai influente all'interno della società partecipata, tale da condizionarne la politica gestionale. (avv. Francesco Gabassi - riproduzione Riservata)
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