TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA – FONDO DI GARANZIA DELL’INPS – NON FALLIBILITA’ IN CONCRETO DEL DATORE DI LAVORO

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Data di riferimento: 
08/03/2011

Tribunale di Reggio Emilia, 8 marzo 2011 - est. Gnani

L'articolo 1, comma 2, D. Lgs. n. 80/92, laddove disciplina la possibilità per il lavoratore dipendente di rivolgersi, per il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti, al Fondo di garanzia dell'I.N.P.S. nel caso in cui il datore di lavoro non è assoggettabile a procedure concorsuali, deve interpretarsi, per effetto del coordinamento di tale norma con l'articolo 15, ultimo comma del R.D. 267/42, nel senso di ricomprendere nella previsione di detto articolo la fattispecie in cui il datore di lavoro è assoggettabile al fallimento in astratto (perché in possesso dei requisiti soggettivi) ma non anche in concreto, per essere il suo debito inferiore alla soglia l'articolo 15, ultimo comma del R.D. 267/42.(avv. Andrea Galimberti - riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]