Corte d'Appello di Brescia - art. 102 l.f. - Omissione della verifica e intervento del fondo di garanzia.
Appello Brescia, 17 novembre 2010 - Pres. Dessì - Rel. Antonietta Miglio.
Accertamento del passivo - Previsione di insufficiente realizzo - Omissione del procedimento di verifica dei crediti - Crediti da lavoro dipendente - Intervento del fondo di garanzia dell'Inps - Condizioni - Titolo esecutivo - Ricorso al giudice del lavoro.
L'omissione del procedimento di accertamento del passivo nell'ipotesi prevista dall'articolo 102, comma 1, legge fallimentare, non pregiudica il diritto dei creditori lavoratori dipendenti ad ottenere l'intervento del Fondo di garanzia previsto dalla legge n. 297 del 1982, posto che, così come l'Inps ha espressamente specificato nella circolare n. 32 del 2010, il lavoratore potrà comunque chiedere l'intervento del Fondo seguendo la procedura e producendo la documentazione in detta circolare indicate, eventualmente facendo ricorso al giudice del lavoro per munirsi del titolo esecutivo a tal fine necessario. (fb) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Marzio Remus
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