Tribunale di Padova - Composizione negoziata della crisi e riconoscimento di misure cautelari ex art. 19 C.C.I.

Tribunale di Padova, Sez. I, 13 gennaio 2025 (data della pronuncia) – Giudice Giovanni G. Amenduni.
Composizione negoziata della crisi - Richiesta di misure cautelari specifiche – Funzionalità al buon esito delle trattative volte al conseguimento della ventilata ristrutturazione aziendale – Presupposto necessario per il loro riconoscimento.
Nell’ambito della composizione negoziata della crisi, oltre alla proroga o alla modifica di misure protettive tipiche erga omnes aventi i contenuti dell’art. 18 C.C.I. per la durata di centoventi giorni come decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione dell'istanza di riconoscimento nel registro delle imprese, è possibile ottenere, sempre laddove risultino funzionali al buon esito delle trattative volte alla ventilata ristrutturazione aziendale, anche il riconoscimento nei confronti di specifici creditori, per una uguale durata temporale, di misure cautelari, ex art. 19 C.C.I. [nello specifico, il Tribunale, ha pertanto riconosciuto a vantaggio del debitore le misure cautelari consistenti:nella sospensione per il debitore dell’obbligo di rimborso per la quota capitale e la quota interessi dei finanziamenti bancari in essere, senza decadere dal beneficio del termine e con contestuale divieto per le banche o per eventuali istituti cessionari di estinguere in qualsiasi forma la propria posizione creditoria; nell’inibitoria per gli istituti di credito di segnalare la società debitrice alla Centrale Rischi e alla Crif in conseguenza del mancato rimborso dei finanziamenti; nell’inibitoria per le banche di escutere le garanzie rilasciate dal Fondo di Garanzia MCC e da SACE]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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