Corte di Cassazione (31689/2024) - Opposizione allo stato passivo: l'opponente non può confidare in un proprio errore nell'esporre le ragioni dell'impugnazione, come non rilevabili d'ufficio, per essere rimesso in termini.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 dicembre 2024, n. 31689 – Pres. Luigi Abete, Rel. Andrea Fidanzia.
Opposizione allo stato passivo – Esposizione del fatti e delle prove sui quali si basa l'impugnazione – Errore nell'indicazione commesso dalla parte attrice – Proposizione di richiesta di rimessione in termini - Inammissibilità – Fondamento.
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l'art. 101, comma 2, c.p.c., laddove fa riferimento alla questione rilevata d'ufficio, deve intendersi riferito alle questioni, siano esse di fatto o miste di fatto e diritto, che implicano la valorizzazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, poiché la parte attrice, che ha errato nella definizione del thema decidendum o del thema probandum in relazione al fatto costitutivo, non può confidare nel proprio errore per essere rimessa in termini. (Massima Ufficiale)