Corte di Cassazione (29156/2024) – Fallimento e opposizione allo stato passivo: deve escludersi che il fallito rientri tra i soggetti legittimati a intervenire in quel giudizio.

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 12 novembre 2024, n. 29156 – Pres. Massimo Ferro. Rel. Alberto Pazzi
Fallimento – Formazione dello stato passivo – Legittimazione anche del fallito a proporre opposizione – Esclusione – Fondamento.
In tema di procedure concorsuali, non sussiste la legittimazione del fallito ad impugnare i provvedimenti adottati dal giudice delegato in sede di formazione dello stato passivo, non solo perché privi di definitività e con efficacia meramente endoconcorsuale, ma anche per quanto disposto dall'art. 43 l.fall., che sancisce, per i rapporti patrimoniali del fallito compresi nel fallimento, la legittimazione esclusiva del curatore, nonché per l'espressa previsione di cui all'art. 98 l.fall., a tenore del quale il decreto con cui il giudice rende esecutivo lo stato passivo non è suscettibile di denunzia con rimedi diversi dalle impugnazioni tipiche ivi disciplinate, esperibili soltanto dai soggetti legittimati, tra i quali non figura il fallito. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio il decreto impugnato, che aveva erroneamente ritenuto ammissibile l'intervento della società fallita nel giudizio di opposizione allo stato passivo). (Massima Ufficiale) [la decisione della Corte di cassare senza rinvio il decreto impugnato ai sensi dell'art. 382 c.p.c. è dipesa dal fatto, come la stessa ha precisato, che nel corso dell'opposizione era intervenuta la chiusura del fallimento, onde, a prescindere dal merito, il Tribunale, consultando il fascicolo della procedura di cui all’art. 90 l. fall., avrebbe dovuto prendere atto di tale circostanza e, pertanto, dichiarare, anche d'ufficio, l'improcedibilità di quel giudizio, evitando di darvi seguito risultando oramai palesemente inutile per mancanza di interesse] (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[con riferimento ad una ipotesi, da considerarsi particolare e pertanto totalmente diversa da quella di cui trattasi, in cui il fallito è, ex art. 43 L.F., stato ammesso ad impugnare un atto impositivo emesso nei suoi confronti antecedentemente alla dichiarazione di fallimento, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. Unite, 28 aprile 2023, n. 11287 https://www.unijuris.it/node/6981].