Tribunale di Parma - Composizione negoziata: pur dopo la conferma delle misure protettive può rimanere ferma da parte delle banche la sospensione e la revoca delle linee di credito se dettata dal rispetto della disciplina della vigilanza prudenziale.

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Data di riferimento: 
10/01/2025

Tribunale Ordinario di Parma, Sez. fallimentare, 10 gennaio 2025 (data della pronuncia) – Giudice Enrico Vernizzi.

Composizione negoziata – Avvenuta sospensione da parte delle banche delle linee di credito – Istanza di conferma delle misure protettive - Istanza concomitante di riconoscimento di misura cautelare – Misura consistente nell'ordinare ai creditori finanziari il ripristino della funzionalità delle linee di credito – Presupposti perché possa essere accolta – Disciplina di vigilanza prudenziale - Avvenuto rispetto da parte delle banche in sede di sospensione – Effetto che ne consegue.

Con riferimento all'istanza con cui in sede di composizione negoziata, in concomitanza alla richiesta di conferma delle misure protettive, il debitore abbia richiesto al giudice il riconoscimento, eventualmente a fronte di un’esplicita manifestazione di dissenso, della misura cautelare consistente nell'ordinare ai creditori finanziari il ripristino della funzionalità delle linee di credito sospese in esito alla presentazione dell’istanza ex art. 18, comma 1, C.C.I., si deve ritenere che quella misura possa essere concessa in quanto appaia secondo le circostanze, alla luce di una valutazione ex ante, la più idonea a realizzare la finalità di risanamento ed a tutelare, a tal fine, in via diretta il buon esito delle trattative e non imponga un rischio irragionevole a quelli stessi creditori, anche in considerazione delle soluzioni alternative esperibili nel corso di quella procedura, in particolare quella di contrarre finanziamenti prededucibili ex art. 22, primo comma, lettera a), C.C.I. In ogni caso dal momento della conferma delle misure protettive restano ferme, ai sensi dell'art. 18, comma 5, C.C.I., la sospensione e la revoca delle linee di credito laddove disposte ai sensi dell'art. 16, comma 5, C.C.I. per effetto dell’applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale; in mancanza della prova di detto collegamento, il giudice può ordinare, quale misura cautelare come da richiesta del debitore, la riattivazione delle linee di credito come effetto appunto dell'avvenuta conferma delle misure protettive. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32628/CrisiImpresa?Composizione-negoziata-e-misure-cautelari-in-tema-di-linee-di-credito-sospese

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-parma-10-gennaio-2025-est-vernizzi

[in tema di vaglio da compiersi da parte del giudice in sede di conferma delle misure protettive, cfr. in questa rivista: Tribunale di Prato, Sez. civ., 22 aprile 2022 https://www.unijuris.it/node/6239; con riferimento alla necessità che sussista un giustificato motivo perché le banche possano disporre la sospensione degli affidamenti già concessi all'imprenditore per il solo fatto del suo accesso alla composizione negoziata:Tribunale di Verona, 22 gennaio 2024 https://www.unijuris.it/node/7555 ed in tema di riconoscimento di misure protettive e cautelari, in particolare volte al ripristino da parte delle banche delle linee di credito sospese o revocate: Tribunale di Modena, Sez. III civ., 22 giugno 2024 https://www.unijuris.it/node/8047].

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza