Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto - Composizione negoziata della crisi: presupposti perché la richiesta di conferma o modifica delle misure protettive e l'eventuale reiterazione della stessa risultino ammissibili.
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, 07 novembre 2024 (data della pronuncia) – Giudice monocratico Fabrizio di Sano.
Composizione negoziata della crisi d'impresa – Istanza di conferma o modifica delle misure protettive o reiterazione della stessa – Mancata necessaria antecedente pubblicazione dell'istanza di applicazione di quelle misure nel registro delle imprese – Inammissibilità della nuova istanza – Avvenuto avvio delle trattative con i creditori – Ulteriore presupposto da cui dipende il suo accoglimento – Ragione sottostante.
Laddove la domanda di conferma o modifica delle misure protettive formulata dal debitore in sede di avvio della composizione negoziata ai sensi dell’art. 19, comma 1, C.C.I. venga dichiarata inammissibile in ragione in particolare della mancata pubblicazione dell'istanza di applicazione di quelle misure nel registro delle imprese come prescritto dall'art. 18, primo comma, C.C.I., si deve ritenere inammissibile anche che detta domanda, ai sensi comma 3, ultimo periodo, del predetto art. 19 possa essere riproposta in quanto a tal fine occorre che l’imprenditore reiteri il procedimento disciplinato dall’art. 18 procedendo alla pubblicazione come in precedenza omessa; ciò tenuto conto dell’avvenuta cessazione e, dunque, dell’insussistenza delle misure protettive delle quali si chiede la conferma e della mancanza, pertanto, di un dies a partire dal quale computare la durata delle nuove misure protettive così da limitarla entro i termini di cui all’art. 19, comma 4, C.C.I. In ogni caso, a prescindere dalla decisiva ricorrenza del presupposto di cui sopra, in esito alla richiesta di conferma di misure protettive, ai fini del vaglio di funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative risulta necessario l’avvio da parte del debitore dell’interlocuzione con i creditori, dovendosi ritenere che il giudizio rimesso al Tribunale non si esaurisca in una mera verifica documentale e dell’astratta possibilità che quelle misure possano agevolare l’esito positivo di trattative non ancora avviate, sia perché trattasi di un procedimento giurisdizionale in cui si incontrano (e vanno, quindi, composti) interessi potenzialmente confliggenti (da un lato, l’interesse dell’imprenditore a perseguire lo scopo del risanamento aziendale attraverso l’iter prescelto senza che le iniziative individuali dei creditori possano pregiudicarlo e, dall’altro lato, l’interesse dei creditori a non vedere tout court sacrificata la possibilità, normativamente prevista, di un recupero anche coattivo delle proprie pretese rimaste inadempiute, a fronte di proposte non serie né altrimenti sostenibili), sia perché, altrimenti opinando, l’interesse dei creditori non apparirebbe adeguatamente tutelato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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