Tribunale di Modena– Composizione negoziata della crisi: problematiche varie connesse alla proroga delle misure protettive. Rigetto di talune particolari richieste di misure protettive o cautelari.
Tribunale di Modena, 22 luglio 2024 (data di decisione) – G.D. dott. Carlo Bianconi
Composizione negoziata della crisi – Misure protettive e cautelari- Coinvolgimento dei soggetti interessati – Necessità.
Composizione negoziata della crisi – Misure protettive e cautelari- Conferma – Presupposti – Strumentalità rispetto al risanamento.
Composizione negoziata della crisi – Misure protettive – Divieto di azioni monitorie – Divieto di intimazioni di pagamento – Rigetto.
Composizione negoziata della crisi – Misure cautelari – Richiesta sospensione contratti di mutuo chirografari pendenti – Richiesta di divieto modifica contratti in danno dell’imprenditore – Autotutela del contraente – Rigetto.
Composizione negoziata della crisi – Misure protettive – Obbligo per banche di non sospendere l’utilizzo di affidamenti – Ripristino provvista bancaria per futuri utilizzi - Continuità aziendale – Sospensione motivata – Disciplina della vigilanza prudenziale - Rigetto.
In tema di composizione negoziata della crisi, ogni soggetto non evocato in giudizio sarà immune dalla operatività delle misure protettive e da quelle cautelari. Limitare l’operatività delle misure protettive ai soggetti concretamente coinvolti è sicuramente percorribile in base al dato normativo (disseminato di previsioni che consentono al ricorrente ed al Tribunale di discriminare, tra i creditori, coloro che vengono incisi dallo stay e coloro che ne rimangono estranei), indicativo di una voluntas legis inequivoca. Quanto alle misure cautelari, nulla quaestio in ordine al doveroso coinvolgimento dei soggetti nei cui confronti esse si chiede siano disposte, pena l’inammissibilità della domanda. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
In tema di composizione negoziata della crisi, le misure protettive possono essere confermate laddove le stesse siano strumentalmente idonee a salvaguardare trattative effettivamente in corso, nell’ottica del raggiungimento di un risanamento che non appia “manifestamente implausibile”, in ragione della “palese inattitudine” del progetto di piano di risanamento imbastito dall’impresa. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
In sede di conferma di misure protettive ex art. 19 CCII, vanno rigettate le richieste riguardanti il divieto di proporre o proseguire azioni monitorie per ingiunzione di pagamento nonché quelle riguardanti il divieto di intimare il pagamento di somme poiché non previste dalla legge, contraddette dalla mancata inibizione dei pagamenti e troppo penalizzanti per i creditori che mantengono il diritto di azione. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
Devono essere respinte le richieste di conferma delle misure, da qualificarsi in termini cautelari, relative alla sospensione dei contratti di mutuo chirografari in essere e al divieto di modificare i contratti pendenti in danno dell'imprenditore nonché di sospendere o rifiutare l'adempimento delle prestazioni imposte a carico del contraente in bonis dai contratti stessi, poiché l’autotutela del contraente rivive per ogni inadempimento successivo all’accesso alla composizione negoziata, come emerge dall’art. 18, comma 5, CCII, per cui sarebbe abnorme paralizzarla con la richiesta cautela (fermo peraltro lo stay of executions in forza delle misure protettive). (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
In sede di conferma di misure protettive ex art. 19 CCII, va rigettata la richiesta volta a disporre l’obbligo di non sospendere l’utilizzo di affidamenti e di consentire l’utilizzo delle aperture di credito con le relative anticipazioni degli effetti e ripristino della provvista per i futuri utilizzi, in conseguenza dei pagamenti dei crediti ceduti, in modo da sostenere la continuità aziendale, in quanto detta misura sarebbe pleonastica nei confronti delle banche che non hanno sospeso le linee a breve e sono tenute a mantenere gli affidamenti in base alla previsione di cui all’art. 16, V° CCII. La richiesta relativa al ripristino delle linee sospese va, inoltre, rigettata qualora la sospensione non appaia disposta per mero capriccio, o per il solo accesso della società alla composizione negoziata, ma sia ampiamente motivata e corredata del richiamo alla disciplina della vigilanza prudenziale. [Nel caso di specie, la sospensione era stata disposta in quanto la Banca non aveva ricevuto informazioni in merito ad una importante vicenda tributaria da tempo in corso e nota all’impresa] (avv. Federica Cella – riproduzione riservata) [Si segnalano le modifiche normative introdotte con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 136/2024 (Correttivo ter). Art. 16, V° CCII: “ Le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. La notizia dell’accesso alla composizione negoziata della crisi e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione e di revoca delle linee di credito concesse all’imprenditore né ragione di una diversa classificazione del credito. Nel corso della composizione negoziata la classificazione del credito viene determinata tenuto conto di quanto previsto dal progetto di piano rappresentato ai creditori e della disciplina di vigilanza prudenziale, senza che rilevi il solo fatto che l’imprenditore abbia fatto accesso alla composizione negoziata. L’eventuale sospensione o revoca delle linee di credito determinate dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale deve essere comunicata agli organi di amministrazione e controllo dell’impresa, dando conto delle ragioni specifiche della decisione assunta. La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca e dell’intermediario finanziario.”
Art. 18, V° e V° bis CCII: “5. I creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell’istanza di cui al comma 1. I medesimi creditori possono sospendere l’adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione dell’istanza di cui al comma 1 fino alla conferma delle misure richieste. Restano ferme in ogni caso la sospensione e la revoca delle linee di credito disposte per effetto dell’applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca o dell’intermediario finanziario.
5-bis. Dal momento della conferma delle misure protettive, le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti nei cui confronti le misure sono state confermate non possono mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell’accesso alla composizione negoziata se non dimostrano che la sospensione è determinata dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca o dell’intermediario finanziario.”]
[Cfr in questa rivista con riguardo alla prima massima: Tribunale di Salerno, 14 novembre 2023 (data della pronuncia), in https://www.unijuris.it/node/7447. In senso contrario: Tribunale di Mantova, 07 ottobre 2024 (data di decisione), in https://www.unijuris.it/node/8067, Tribunale di Piacenza, Sez. civile, 05 gennaio 2024, in https://www.unijuris.it/node/7543; Tribunale di Modena, Sez. III civ- Crisi e Insolvenza, 01 dicembre 2022 (data della pronuncia), in https://www.unijuris.it/node/6576. Si segnala una particolare pronuncia che ha deciso in merito alla richiesta di proroga delle misure protettive nei confronti di un solo creditore specifico nei cui confronti è stato ritenuto necessario instaurare il contraddittorio: Tribunale di Ferrara, 09 luglio 2024 (data della pronuncia), in https://www.unijuris.it/node/7913.
Con riferimento alla seconda massima: Tribunale di Mantova, 07 ottobre 2024 (data di decisione), in https://www.unijuris.it/node/8067, Tribunale di Bologna, Sez. IV civ. e Procedure concorsuali, 04 marzo 2024 (data della pronuncia), https://www.unijuris.it/node/7919, Tribunale di Padova, 02 marzo 2023 https://www.unijuris.it/node/6804, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. III, 14 settembre 2023 (data della pronuncia), in https://www.unijuris.it/node/7466.
Con riguardo alla terza massima: Tribunale di Gela, 04 aprile 2024, https://www.unijuris.it/node/7787.]