Corte di Cassazione (15862/2024) – Concordato omologato e pronuncia di fallimento intervenuta “omisso medio” anni dopo la scadenza del termine per richiederne la risoluzione: insinuazione al passivo e permanere dell'effetto esdebitatorio.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 06 giugno 2024, n. 15862 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Francesco Terrusi.
Concordato preventivo omologato - Dichiarazione di fallimento c.d. omisso medio - Istanza del creditore di insinuazione al passivo – Applicabilità o meno della falcidia concordataria – Differenza a seconda del momento in cui tale pronuncia è intervenuta.
In tema di insinuazione al passivo conseguente alla pronuncia di fallimento c.d. omisso medio, se il fallimento è stato dichiarato quando era ancora possibile la risoluzione ex art. 186 L. fall. del concordato preventivo omologato, il creditore istante non è tenuto a sopportare gli effetti esdebitatori e definitivi di cui all'art. 184 L. fall., posto che l'attuazione del piano è resa impossibile per l'intervento di un evento come il fallimento che, sovrapponendosi al concordato medesimo, inevitabilmente lo rende irrealizzabile; al contrario, l'effetto esdebitatorio - parziale - non viene meno laddove il fallimento sia stato dichiarato quando il termine per richiedere la risoluzione del concordato omologato era già scaduto. (Massima Ufficiale)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-6-giugno-2024-n-15862-pres-ferro-est-terrusi
[con riferimento ad una ipotesi diversa da quella di cui nello specifica trattasi (in cui la dichiarazione di fallimento del debitore, la cui proposta di concordato preventivo era stata omologata, è intervenuta omissio medio anni dopo la scadenza del termine di cui all’art. 186, terzo comma, legge fall. e su iniziativa di un creditore, l’Agenzia delle entrate, diverso sia dallo stesso debitore che da quello che aveva avanzato l’istanza di risoluzione già ritenuta infondata, onde non può sostenersi che la dichiarazione di fallimento implicitamente contenesse la necessaria previa risoluzione del concordato), vale a dire in tema di assoggettabilità a fallimento del debitore ammesso a concordato preventivo omologato che si dimostri inadempiente su istanza dei creditori, del pubblico ministero o sua propria, prima ed indipendentemente dalla scadenza del termine previsto per la risoluzione del concordato, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 14 febbraio 2022, n. 4696 https://www.unijuris.it/node/6058 e circa il permanere, comunque, in tal caso della validità dell'orientamento, con essa non incompatibile, secondo il quale, ai fini dell’insinuazione al passivo, se il fallimento sia stato dichiarato quando era ancora possibile la risoluzione ex art. 186 legge fall., il creditore istante non risulta tenuto a sopportare gli effetti esdebitatori e definitivi ex art. 184 stessa legge, posto che l'attuazione del piano è resa impossibile per un evento come il fallimento che, sovrapponendosi al concordato medesimo, inevitabilmente lo rende irrealizzabile, cfr.: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 17 ottobre 2018 n. 26002 https://www.unijuris.it/node/4485 e Corte di Cassazione, Sez. VI civ. – 1, 22 giugno 2020, n. 12085 https://www.unijuris.it/node/5271]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)