Corte di Cassazione (12156/2024) – Lo scioglimento e la liquidazione di una società decorrono dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che li dispone: da quel momento si applica un diverso criterio per considerarla insolvente.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 06 maggio 2024, n. 12156 – Pres. Luigi Abete, Rel. Roberto Amatore.
Delibera assembleare che dispone lo scioglimento e la liquidazione di una società – Momento dal quale produce effetto nei confronti dei terzi – Iscrizione nel registro delle imprese –Conseguenza - Insufficienza dell'attivo patrimoniale a garantire l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali – Criterio particolare cui attenersi per considerarla insolvente.
Gli effetti della deliberazione assembleare che ha deciso lo scioglimento della società e la sua liquidazione si producono, ai sensi dell'art. 2484, comma 3, c.c., dal momento dell'iscrizione, avente natura costitutiva, della deliberazione medesima nel registro delle imprese, con la conseguenza che, da questo momento, la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto, non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci, non è più richiesto che essa disponga di credito e di risorse e, quindi, di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte. (Massima Ufficiale)
[in tema di presupposti di fallibilità delle imprese in stato di liquidazione e criterio di riscontro dell'insolvenza delle stesse, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 dicembre 2016 n. 25167 https://www.unijuris.it/node/3746; Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - Sottos. 1, 05 novembre 2020, n. 24660 https://www.unijuris.it/node/5469 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 02 novembre 2022, n. 32280 https://www.unijuris.it/node/6559].