Corte di Cassazione - Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori. Criteri di determinazione del danno.
Cassazione Civile, Sez. I, 23 giugno 2008 n. 17033. Presidente Vitrone - Rel. Panzani.
Nel caso in cui l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società trovi fondamento nella violazione del divieto di intraprendere nuove operazioni, a seguito dello scioglimento della società derivante dalla riduzione del capitale sociale al di sotto dei limiti previsti dall'art. 2477 cod. civ., non è giustificata, in mancanza di uno specifico accertamento in proposito, la liquidazione del danno in misura pari alla perdita incrementale derivante dalla prosecuzione dell'attività, poichè non tutta la perdita riscontrata dopo il verificarsi della causa di scioglimento può essere riferita alla prosecuzione dell'attività medesima, potendo in parte comunque prodursi anche in pendenza della liquidazione o durante il fallimento, per il solo fatto della svalutazione dei cespiti aziendali, in ragione del venir meno dell'efficienza produttiva e dell'operatività dell'impresa
(La massima ed il provvedimento sono stati tratti dalla rivista "Il Fallimento e le altre procedure concorsuali" - Ipsoa Milano - n. 5/2009 con nota di Giorgio Maria Zamperetti - Riproduzione riservata).
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Corte di Cassazione 23 giugno 2008 n. 17033.pdf | 546.29 KB |