Tribunale di Ferrara - Composizione negoziata: considerazione in tema di esito necessario e di presupposti richiesti per il riconoscimento di misure protettive e cautelari.
Tribunale Ordinario di Ferrara, 13 giugno 2024 – Giudice Anna Ghedini.
Composizione negoziata – Necessità che ne consegua un effetto esdebitatorio – Presupposto in cui può consistere.
Composizione negoziata della crisi d'impresa – Misure protettive – Finalità richiesta a fini di riconoscimento - Misure cautelari – Presupposti necessari.
L'esito della composizione negoziata, come dal legislatore previsto, è il raggiungimento di un accordo e non già l'ottenimento del lasciapassare per il concordato semplificato, accordo che consenta al ricorrente di conseguire l'effetto esdebitatorio offrendo anche solo una cifra di minima rilevanza in più rispetto all'eventuale risultato liquidatorio. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Quanto alle misure protettive e alle misure cautelari di cui il ricorrente faccia rispettivamente richiesta di conferma e di riconoscimento, le prime si giustificano, ed in certa misura si impongono, solo che si voglia assicurare alla composizione negoziata una qualche possibilità di riuscita; quanto alle seconde per poter essere riconosciute richiedono la ricorrenza dei due presupposti del fumus boni juris e del periculum in mora [nello specifico, con riferimento ad una richiesta di una misura cautelare consistente nell'inibire e vietare ai fornitori, creditori muniti di assegni bancari, come elencati dettagliatamente, di procedere alla negoziazione di quei titoli, provvedendo al sequestro giudiziario di tutti gli assegni bancari in loro possesso, il Tribunale l'ha rigettata in quanto non si ravvisava alcun pericolo, poiché la circostanza che in pendenza delle trattative quei creditori potessero munirsi di decreto ingiuntivo, senza, stante il riconoscimento viceversa delle misure protettive, poterlo porre in esecuzione, o che i prenditori degli assegni scoperti potessero porli all'incasso e protestarli, non sarebbe stata in alcun modo idonea a compromettere l'esito delle trattative stesse o del piano di risanamento in quanto la presenza di decreti ingiuntivi (peraltro già in alcuni casi presenti) e di protesti avrebbe potuto al più precludere l'accesso al credito, opzione non prevista in piano e già preclusa dalla presenza di esecuzioni da parte di ADER e dall'essere i fornitori non pagati non disponibili a effettuare a credito altre forniture]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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