Tribunale di Piacenza - Revocatoria nei confronti del subacquirente e qualificazione dell'azione.

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Data di riferimento: 
09/09/2010

Tribunale di Piacenza, 9 settembre 2010 - Est. Picciau.

Fallimento - Azione revocatoria nei confronti del subacquirente - Facoltà del giudice di qualificare l'azione come revocatoria ordinaria - Esclusione.

Il curatore può agire in revocatoria nei confronti del subacquirente esclusivamente con la revocatoria ordinaria ai sensi degli artt. 66, legge fallimentare e 2901, codice civile e, ove l'azione proposta sia stata espressamente qualificata come revocatoria fallimentare ex art. 67, legge fallimentare, il giudice non può, ritenendone sussistenti i presupposti, qualificarla come revocatoria ordinaria. (Nella fattispecie il curatore aveva agito con la revocatoria fallimentare sia nei confronti dell'avente causa dal fallito che del sub acquirente). (fb) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata).

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]