Tribunale di Milano – Accordi ristrutturazione omologati: in caso di inadempimento il creditore insoddisfatto è legittimato a richiedere il fallimento del debitore e va ammesso al passivo nella misura, se del caso, falcidiata.

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Data di riferimento: 
04/04/2024

Tribunale di Milano, Sez. II civ. - Fallimentare, 04 aprile 2024 (data della pronuncia) – Pres. Laura De Simone, Rel. Vincenza Agnese, Giud. Rosa Grippo.

Accordo di ristrutturazione di debiti omologato – Inadempimento - Legittimazione attiva del creditore insoddisfatto a proporre istanza di fallimento – Risoluzione dell’accordo di ristrutturazione - Applicabilità del regime previsto dal codice civile – Insinuazione al passivo del credito nella misura dell’accordo omologato – Inapplicabilità del regime previsto in caso di concordato preventivo dalla Suprema Corte - Fondamento.

Il peculiare regime previsto dalla pronuncia della Suprema Corte (Cassazione, Sez. Un., n. 4696/2022), prevedente la legittimazione del creditore (a differenza di quanto ora accade alla luce del disposto dell'art. 119 comma 7, C.C.I.) a richiedere, in caso di inadempimento all'obbligazione come falcidiata a seguito dell'intervenuta omologa di un concordato preventivo, il fallimento del debitore, anche per debiti sorti antecedentemente al deposito della domanda di accesso a quella procedura, pur in assenza di preventiva risoluzione della stessa come proponibile ai sensi dell'art. 186 L.F. entro il termine decadenziale di un anno dalla scadenza di quello fissato per l'ultimo adempimento, non è sovrapponibile al regime di risoluzione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, non essendo contemplate in quel contesto clausole automatiche di risoluzione e risultando pertanto la stessa assoggettata alle ordinarie regole civilistiche di cui agli artt. 1453 e seguenti c.c. con conseguente applicabilità dell'ordinario termine di prescrizione. Ciò non toglie che anche in quel caso non vi siano dubbi in ordine alla legittimazione del creditore aderente a proporre istanza di fallimento nel caso in cui il credito rinegoziato attraverso l’accordo di ristrutturazione rimanga inadempiuto e nella ricorrenza di una più generale situazione di insolvenza del debitore, potendo l'insolvenza persistere pur dopo l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione anche con riguardo al credito rimasto inadempiuto nella misura falcidiata e in tale misura insinuabile al passivo in ragione dell'assoggettabilità della sottostante istanza agli effetti esdebitatori conseguenti all'omologazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/31581/CrisiImpresa?Il-Tribunale-di-Milano-sulla-risoluzione-dell%E2%80%99accordo-di-ristrutturazione

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-milano-4-aprile-2024-pres-de]-simone-est-agnese

[in tema di possibile fallibilità, omisso medio, vale a dire anche senza la preventiva risoluzione del concordato preventivo omologato in corso di esecuzione, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 14 febbraio 2022, n. 4696 https://www.unijuris.it/node/6058].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: