Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Liquidazione controllata proposta da un debitore senza beni e in possesso di solo reddito da lavoro dipendente: considerazioni in tema di durata minima e massima della procedura.
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. III, 24 maggio 2024 (data della pronuncia) – Pres. Enrico Quaranta, Rel. Marta Sodano, Giud. Valeria Castaldo.
Liquidazione controllata – Ricorso proposto da un debitore con patrimonio senza beni – Cessione della quota di stipendio eccedente quella legata alle necessità di vita – Durata minima e massima della proceduta – Considerazioni del tribunale – Effetto che ne consegue.
In tema di durata della liquidazione controllata, va detto: (i) che non esiste nell’attuale disciplina un parametro temporale che definisca la sua durata ragionevole, tanto che la stessa Corte Costituzionale, nella sentenza n. 6/2024, ha ritenuto che essa debba ancorarsi alle peculiarità concrete della procedura, pur potendo assumere rilievo il termine quadriennale di cui all’art. 283 C.C.I.; (ii) che l’eventuale violazione di quel termine, ove individuato, non determina alcun effetto reale, ovvero la chiusura della procedura, quanto l'integrazione del presupposto di eventuali domande indennitarie connesse ad una relativa durata irragionevole; (iii) che, in ogni caso, la durata della procedura, anche per la fase necessitata all'esecuzione del programma e/o alla conclusione delle liti attivate in conformità al medesimo, ove pure ecceda il termine sub (ii), può intendersi volta a garantire un beneficio per i creditori quale ulteriore attivo da attribuire in loro favore, tale da elidere ogni pregiudizio derivante dal lasso temporale intercorso per la relativa definizione. [nello specifico alla luce di tali considerazioni, il Tribunale, visto che la ricorrente, senza beni e in possesso del solo reddito da lavoro dipendente, ha inteso prospettare una procedura con durata predeterminata (36 mesi successivi all'omologa) e tale, comunque, da prevedere il riconoscimento di un beneficio ai creditori complessivamente inferiore a quello previsto dall'art. 283 C.C.I. ha ritenuto necessario che sulle questioni così rilevate in via officiosa fosse necessario garantire un contraddittorio preventivo rispetto alla decisione finale sul ricorso ed in funzione di questa ed ha pertanto fissato a tal fine un'apposita udienza per la discussione, facultando la ricorrente al deposito di note su quanto in parte motiva, entro gg. 7 (sette) precedenti detta udienza]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[cfr. in questa rivista: Corte Costituzionale, 19 gennaio 2024, n. 6 https://www.unijuris.it/node/7581].