Tribunale di Milano - Riabilitazione ed incapacità personali del fallito.
Tribunale di Milano, 28.04.2008 - Pres. Quatraro
Poiché la Corte Costituzionale, con sentenza 27 febbraio 2008, depositata il 13 marzo 2008, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art.142 l.f. (ante novella) nella parte in cui statuiva che le incapacità personali derivate all'imprenditore dalla sua dichiarazione di fallimento, cessassero con la concessione della riabilitazione, anziché dalla data della definitività del decreto di chiusura del fallimento, non é più possibile radicare il procedimento di riabilitazione, disciplinato dal (vecchio) articolo 144 l.f., per ottenere, con sentenza costitutiva, la cessazione degli effetti personali derivanti dalla dichiarazione di fallimento, in quanto questa cessazione deriva automaticamente dalla data e per effetto della definitività del decreto di chiusura della procedura. Ciò però non fa venir meno l'interesse dell'ex fallito ad ottenere una sentenza dichiarativa della cessazione di tali effetti, che costituisca titolo per ottenere a) la cancellazione del suo nome dal registro previsto dal vecchio art. 50 l.f. e dal casellario; b) l'iscrizione di tale sentenza nel registro delle imprese (vecchio art. 142 l.f.); c) l'estinzione del reato di bancarotta semplice e, se vi é condanna, la cessazione dell'esecuzione e degli effetti dello stesso reato (art. 241 l.f.) Sentenza tratta dal sito del Tribunale di Milano:http://fallimentimilano.tribunali.aiser.net/portaletribunali/
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