Tribunale di Roma – Fallimento e azione revocatoria di rimesse bancarie affluite sul conto corrente della società poi fallita in periodo sospetto: considerazioni in tema di prova della scientia decoctionis in capo alla banca.

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Data di riferimento: 
18/03/2024

Tribunale di Roma, Sez. XIV civ., 18 marzo 2024 (data della pronuncia) – Giudice Claudio Tedeschi.

Fallimento - Azione revocatoria dei pagamenti ex art. 67, comma 2, L. fall. - Prova della effettiva conoscenza dello stato d'insolvenza da parte del terzo - Presupposto necessario – Possibilità che il curatore la fornisca medianti presunzioni – Requisiti cui devono rispondere.

Amministrazione straordinaria - Azione revocatoria di rimesse bancarie – Presupposti perché la qualifica di “opere avveduto” del creditore possa risultare determinante.

In tema di azione revocatoria dei pagamenti ex art. 67, comma 2, L. fall., il curatore può offrire la prova della effettiva conoscenza dello stato d'insolvenza da parte del terzo anche mediante presunzioni, spettando al giudice selezionare analiticamente gli elementi indiziari provvisti di potenziale efficacia probatoria, per poi sottoporli a una valutazione complessiva che fornisca la certezza logica del menzionato stato soggettivo, da ritenersi sussistente non quando sia provata la conoscenza dello stato di decozione dell'impresa da parte di quello specifico creditore, né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente astratto, ma quando la probabilità della scientia decoctionis trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali il terzo si sia concretamente trovato ad operare. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Con riferimento ad una azione revocatoria di rimesse bancarie affluite in un periodo sospetto sul conto corrente della società poi riconosciuta insolvente e assoggettata ad amministrazione straordinaria, la verifica in punto di ricorrenza della c.d. scientia decoctionis, in difetto di situazioni aventi immediata efficacia rappresentativa, si deve incentrare su dati circostanziali che univocamente e concordemente diano conto di una contezza concreta e non già presumibile, e ciò deve ritenersi valga anche nel caso del c.d. “operatore qualificato”, ciò in quanto, proprio con riferimento a quello bancario, è stato puntualizzato che non è di per sé determinante, neppure se correlata al parametro (del tutto teorico) del creditore avveduto, ma viene in considerazione solo in presenza di concreti collegamenti con i sintomi conoscibili dello stato d'insolvenza, quali notizie di stampa, risultanze di bilancio, protesti, procedure esecutive, etc.; è soltanto in quest'ambito, infatti, che può attribuirsi rilevanza anche all'attività professionale esercitata dal terzo, nonché alle regole di prudenza ed avvedutezza che, indipendentemente da ogni doverosità, caratterizzano concretamente l'operare della categoria di appartenenza. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata).

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/31265/CrisiImpresa?Amministrazione-straordinaria%2C-azione-revocatoria-ex-art.-67%2C-comma-2%2C-l.f.-e-prova-della-effettiva-conoscenza-dello-stato-d%27insolvenza-mediante-presunzioni

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-roma-18-marzo-2024-pres-est-tedeschi

[in tema di dies a quo dell'esperibilità dell'azione revocatoria in sede di amministrazione straordinaria, cfr, in questa rivista:Corte di Cassazione, Sez. I civ., 03 dicembre 2018, n. 31194 https://www.unijuris.it/node/4967, in tema di prova della scientia decoctionis del terzo fornita mediante presunzioni: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 settembre 2022, n. 27070 https://www.unijuris.it/node/6544].

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: