Tribunale di Udine - Azione di responsabilità ex art. 2394 c.c. nei confronti del liquidatore: presupposti.
Tribunale di Udine - 26 febbraio 2010 - Dott.ssa Alessandra BOTTAN PresidenteDott. Gianfranco PELLIZZONI Giudice RelatoreDott. Francesco VENIER Giudice
L'azione di responsabilità del liquidatore, in caso di insufficienza del patrimonio sociale, può ritenersi fondata qualora si dimostrino degli atti di mala gestio dello stesso, quali ad esempio il compimento di nuove operazioni sociali nel corso della liquidazione, la distrazione di somme a vantaggio proprio o di terzi, il pagamento dei propri compensi di liquidatore a scapito delle ragioni dei creditori ( o più in generale l'esistenza di falsi in bilancio, con la creazione di crediti fittizi, ecc..), ma non é sufficiente a tal fine la sola rilevazione che l‘attivo liquido risultante dal bilancio sia stato destinato al presumibile soddisfacimento - a stralcio - di altri creditori, senza provvedere invece al pagamento di un credito certo, liquido ed esigibile ( essendo fondato su titolo giudiziale).La liquidazione ordinaria della società non ha, infatti, lo scopo di tutelare la par condicio creditorum ma quello di definire i rapporti in corso, sottoponendo indistintamente tutti i creditori, privilegiati e chirografari, al medesimo trattamento e mettendoli in grado di essere pagati, entro i limiti delle concrete disponibilità patrimoniali, via via che si presentano ad esigere quanto è loro dovuto. (Francesco Gabassi- riproduzione riservata)
E' onere dell'attore dimostrare che il liquidatore ha omesso di provvedere al suo pagamento con dolo o colpa, non avendo seguito il principio prior in tempore potior in iure. (Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)
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