Tribunale di Salerno – Le “procedure” di composizione della crisi non possono mescolarsi con il “percorso” relativo alla composizione negoziata onde non risultano sovrapponibili le misure protettive in tali contesti previste.
Tribunale di Salerno, Sez. III civ., 28 marzo 2024 (data della pronuncia) – Giudice delegato Sara Serretiello.
Composizione negoziata della crisi d'impresa – Procedure di composizione della crisi – Distinti rimedi cui il debitore può fare ricorso – Necessaria archiviazione dell'iniziale percorso come avviato - Misure protettive ex 18 C.C.I. – Sovrapposizione con le misure protettive di cui all’art. 54 C.C.I. – Inammissibilità - Possibile configurarsi di un'ipotesi di abuso del diritto.
Benché il passaggio dalla composizione negoziata all'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi possa definirsi fisiologico, tuttavia, tale accesso non è ammissibile sino a che non sia chiusa la composizione negoziata in quanto in particolare gli art. 25 sexies e 23, comma 2, lettera b), C.C.I. prevedono che per poter accedere ad uno strumento di regolazione della crisi sia necessario che il “percorso” avviato con la domanda di nomina di un esperto ex art. 12 C.C.I. venga preliminarmente archiviato per non avere le trattative sortito un esito positivo. In ragione di ciò, non appare possibile proporre durante la fase delle trattative svolte in sede di composizione negoziata una domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi, quale, ad esempio. un accordo di ristrutturazione, al fine di vedere garantita una continuità tra le misure protettive di cui all'art. 18 C.C.I., una volta che la relativa durata si sia esaurita [nello specifico, durata confermata per 120 giorni ex art. 19 C.C.I., tra l'altro già prorogata per altrettanti giorni], e quelle di cui all'art. 54, comma 3, CCI., che pur ne costituiscono il contraltare, senza che ciò possa costituire un abuso del diritto, non potendo la finalità del legislatore sottesa alla creazione di tali strumenti limitativi delle azioni poste a tutela dei creditori essere in alcun modo raggirata. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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