Tribunale di Ancona – Liquidazione giudiziale di impresa beneficiaria di un finanziamento garantito dallo Stato e mancata ammissione al passivo di MCC per omessa valutazione del merito creditizio: onere probatorio in sede di opposizione.
Tribunale Ordinario di Ancona, Sez. II civ., 02 febbraio 2024 (data della pronuncia) – Pres. Gabriella Pompetti, Rel. Maria Letizia Mantovani, Giud. Anfrea Marani.
Finanziamento garantito dallo Stato – Erogazione a favore di un'impresa poi assoggettata a liquidazione giudiziale – Credito di Medio Credito Centrale – Insinuazione al passivo - Mancata ammissione per omessa valutazione del merito creditizio – Opposizione – Contestazione sollevata dalla curatela - Eccezione non di inadempimento ma riconvenzionale – Inversione dell'onere probatorio – Fondamento.
Con riferimento alla domanda di ammissione al passivo del credito di Medio Credito Centrale, banca erogatrice di un finanziamento garantito dallo Stato al soggetto poi assoggettato a liquidazione giudiziale e con riferimento all'eccezione, sollevata in sede di insinuazione, per escluderla, dalla curatela circa l'avere la banca riconosciuto quel finanziamento nonostante fosse a conoscenza dello stato di crisi/insolvenza in cui il beneficiario già versava e quindi in violazione dell'obbligo di valutarne ai sensi dell'art. 5 del TUB il merito creditizio, deve ritenersi che, in sede di opposizione, come proposta dalla creditrice a seguito della conseguente mancata ammissione al passivo, non potendosi configurare quella della curatela come un’eccezione di inadempimento ma come eccezione riconvenzionale perché fondata su un (asserito) illecito extra-contrattuale della banca, dovrebbe essere la curatela a provare ex se, in ragione di una necessaria inversione di tale onere,gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano, riservandosi poi di agire in giudizio per il risarcimento del maggior credito [nello specifico, l’assenza di prova ha condotto il collegio ad accogliere l’opposizione della banca e ad ammettere il credito della stessa al passivo della liquidazione giudiziale].