Tribunale di Monza – La prosecuzione di un contratto di locazione in corso al momento della presentazione di una domanda di concordato prenotativo deve essere autorizzata ai fini della prededucibilità dei crediti che ne conseguono.

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Data di riferimento: 
27/01/2023

Tribunale di Monza, 27 gennaio 2023 -  Giudice Caterina Rizzotto.   

Contratto di locazione – Deposito da parte del conduttore di una domanda di concordato prenotativo – Prosecuzione degli effetti di quel contratto in corso di procedura – Necessaria  autorizzazione quale atto di straordinaria amministrazione – Richiesta non effettuata - Non prededucibilità dei crediti che ne conseguono – Istanza di sospensione degli effetti di quel contratto –  Accoglimento - Natura e ammontare dell'indennità spettante al locatore – Determinazione in sede di cognizione ordinaria.

L’efficacia dei provvedimenti del tribunale di sospensione o scioglimento ex art. 169 bis L.F. di contratti pendenti al momento della presentazione di un ricorso per l'accesso a concordato preventivo, in particolare prenotativo ex art. 161, sesto comma, L.F., è limitata al contesto procedurale di adozione, trattandosi di provvedimenti adottati in ragione della loro idoneità ad incidere sul patrimonio dell'impresa privi di attitudine decisoria e finalizzati alla direzione della procedura concorsuale, tanto da poter essere posti nel nulla in un successivo procedimento di cognizione o anche in sede di opposizione allo stato passivo. In tale contesto, la eventuale consecutività della procedura fallimentare a quella prenotativa nel quale il credito è sorto e, in particolare, la idoneità della rinuncia alla domanda di concordato ad eliminare l’efficacia dei provvedimenti del tribunale, non è rilevante in quanto solo ove il credito sorga con l’attributo della prededuttività nella procedura prenotativa può poi affrontarsi il tema della sua persistenza nella procedura consecutiva, più agevolmente sostenibile nell’ambito della prededuzione legale rispetto all’ambito della prededuzione per funzionalità. [nello specifico il Tribunale fallimentare, con riferimento ad un contratto di locazione in corso al momento della presentazione da parte del conduttore di una domanda di concordato prenotativo, del quale non era stata autorizzata, quale atto di straordinaria amministrazione, la prosecuzione degli effetti in corso di procedura, ha escluso che il credito come sorto nel periodo di sospensione ex art. 169 bis L.F. di detto contratto potesse essere, nel successivo fallimento, ammesso al passivo in prededuzione legale ai sensi dell'art. 161, settimo comma, L.F. in quanto non era sorto con quella natura nel corso della precedente procedura perché appunto non autorizzato. Ha peraltro però precisato che la decisione assunta sul punto, quale giudicato endo-fallimentare, non poteva vincolare la decisione  da assumersi in sede di cognizione ordinaria per stabilire la misura di quanto spettante al soggetto locatore, creditore concorsuale, a titolo indennitario in ragione dell'avvenuta sospensione di quel contratto] (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30828/CrisiImpresa?Concordato-preventivo%3A-la-prosecuzione-del-contratto-di-locazione-%C3%A8-atto-di-straordinaria-amministrazione#google_vignette

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: