Corte di Cassazione (1393/2024) – Non perentorietà del termine per la costituzione delle parti previsto dall’art. 180 co. 2 L. Fall. nel giudizio di opposizione all’omologazione del concordato preventivo.
Cass., Sez. 1, 15 gennaio 2024, n. 1393, Pres. Cristiano, Est. Vella
Concordato preventivo - Opposizione all'omologazione - Termine ex art. 180, comma 2, L. fall. - Natura perentoria - Esclusione - Art. 48 D.Lgs. n. 14/2019 (cd. “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) - Continuità di disciplina - Esclusione.
In tema di opposizione all’omologazione, il termine di dieci giorni prima dell’udienza, fissato ex art. 180, comma 2, L. fall., per la costituzione delle parti, è sprovvisto di natura perentoria, non potendo invocarsi, in mancanza di una continuità di disciplina, la previsione di cui all’art. 48 CCII, che detta perentorietà contempla espressamente. Massima Ufficiale
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