Corte di Cassazione (5279/2024) – Condizioni di opponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo munito di visto di esecutorietà nel caso di domanda di concordato con riserva dichiarata inammissibile.
Cass., Sez. 1, 28 febbraio 2024, n. 5279, Pres. Ferro, Est. Vella
FALLIMENTO – Domanda di concordato con riserva dichiarata inammissibile – Conseguente dichiarazione di fallimento – Opponibilità del decreto ingiuntivo munito di visto di esecutorietà – Anteriorità al fallimento – Sufficienza – Anteriorità alla domanda di concordato – Necessità – Esclusione.
Qualora la domanda di concordato preventivo “con riserva” ex art. 161, comma 6, L. fall., sia stata dichiarata inammissibile ex art. 162 L. fall. e ne sia conseguita la dichiarazione di fallimento, ai fini dell’opponibilità a quest’ultimo del decreto ingiuntivo, il visto di esecutorietà di cui all’art. 647 c.p.c., è sufficiente sia stato apposto anteriormente alla declaratoria fallimentare, non occorrendo preceda, pur a fronte della consecutio, la domanda di concordato. Massima Ufficiale
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-28-febbraio-2024-n-5279-pres-ferro-est-vella
[Cfr in questa rivista: Cass., Sez. 1, 23 novembre 2022, n. 34474 -https://www.unijuris.it/node/6618,con ulteriori richiami giurisprudenziali]