Tribunale di Torre Annunziata – Insinuazione da parte di una banca di un suo correntista del saldo finale: la documentazione prodotta non può essere presa in considerazione se priva di data certa e non validamente sottoscritta.
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata, Sez. III civ., 10 gennaio 2024 – Pres. Francesco Abete, Rel. Anna Laura Magliulo, Giud. Valentina Vitulano.
Fallimento di un correntista – Istituto bancario – Domanda di insinuazione al passivo del saldo finale - Contratti arrecanti condizioni derogative della normativa civilistica e bancaria – Produzione quale attestazione della regolarità della quantificazione del credito rivendicato - Mancanza di prova certa della data in essi riportata e, pertanto, della loro anteriorità rispetto alla dichiarazione di fallimento - Assenza di sottoscrizione in tutte le pagine che li compongono – Saldo da considerarsi non dovuto – Rigetto della domanda e dell'eventuale opposizione.
Ai fini dell'accoglibilità di una domanda di insinuazione al passivo proposta da una banca nei confronti di un correntista fallito, anche a voler ritenere l'esistenza di rapporti bancari anteriori al fallimento laddove trattasi di circostanza non contestata, non per questo le condizioni previste in contratti privi di data certa e non firmati in ciascuna pagina possono essere presi in considerazione ai fini del saldo finale in quanto manca la prova che tali contratti siano stati effettivamente conclusi nelle date riportate nei contratti stessi e che, al loro interno, gli stessi non abbiano subito alterazioni. Ed infatti, una cosa è sostenere la preesistenza del rapporto bancario rispetto alla data del fallimento, altra è affermare l'applicabilità delle condizioni economiche, in specie quelle derogative alla normativa civilistica e bancaria, in forza di contratti privi di data certa anteriore al fallimento e non correttamente sottoscritti. Ciò deve ritenersi in particolare in quanto detta domanda non comporta un giudizio che verta tra le stesse parti interessate a quei contratti (per i quali normalmente la data è “vincolante” ex art. 1372, primo comma, c.c.), bensì un giudizio tra una delle parti, la banca stipulante, e un soggetto terzo qual'è la curatela che chiaramente non era presente all'atto della loro sottoscrizione e quindi non potrebbe ritenersi in grado di conoscere il momento esatto in cui furono stipulati e il loro reale tenore. Ne discende che le condizioni economiche e normative contenute nella documentazione contrattuale, come composta da più fogli sciolti tra loro spillati o tenuti insieme in altro modo, non tutti sottoscritti dal correntista o priva di data certa, non possono essere presi in considerazione ai fini della decisione e quindi il saldo rivendicato dalla banca istante in sede di domanda di ammissione al passivo o di ricorso in opposizione ex art. 98 L.F. si deve considerare non dovuto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata).
[in tema di non opponibilità in sede di insinuazione al passivo di documenti privi di data certa, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 aprile 2018, n. 9074 https://www.unijuris.it/node/4731; in tema di onere probatorio: Cassazione civile, Sez. I, 12 Settembre 2018, n. 22208 https://www.unijuris.it/node/4393; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 03 dicembre 2018 n. 31195https://www.unijuris.it/node/4585 e, in generale, in tema di eccezioni proponibili dalla curatela in sede di opposizione allo stato passivo: Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 08 marzo 2018 n. 5624https://www.unijuris.it/node/4175].