Corte di Cassazione (1033/024) – Aspetti procedurali relativi alla contestazione dell’applicazione dell’istituto del “cram down” nel concordato preventivo.
Cass., Sez. 1, 10 gennaio 2024, n. 1033, Pres. Cristiano, Est. Vella
CONCORDATO PREVENTIVO – Istituto del c.d. cram down fiscale ex art. 180, comma 4, L. fall. – Omologazione – Tertium genus – Esclusione – Regime applicabile – Ordinario o semplificato a seconda della proposizione o meno di opposizione – Sussistenza.
L’istituto del c.d. cram down fiscale disciplinato nell’art. 180, comma 4, L. fall. non dà luogo ad un tertium genus di giudizio di omologazione del concordato preventivo, ma segue il regime procedurale ordinario, che contempla il reclamo ex art. 183 L. fall. (art. 180, comma 4, L. fall.) ovvero quello semplificato, che ne esclude la proponibilità (art. 180, comma 3, L. fall.), a seconda che siano proposte o meno opposizioni. Massima ufficiale. [Nel caso specifico si contestava che la reclamante Agenzia delle Entrate , pur avendo svolto articolate argomentazioni di merito in sede di reclamo, non aveva previamente proposto (art. 180 comma 3 l.fall.) alcuna opposizione alla richiesta di omologa, nonostante avesse debitamente ricevuto la notifica di fissazione dell’udienza ex art. 180 l.fall.]
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-10-gennaio-2024-n-1033-pres-cristiano-est-vella
https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30767/CrisiImpresa?La-Corte-di-Cas...