Corte di Cassazione (36378/2023) – Differenza tra supersocietà di fatto, fallibile in estensione a seguito del fallimento di un suo socio e holding di fatto eventualmente fallibile autonomamente a richiesta dei soggetti a ciò legittimati.
Cass., Sez. 1, 29 dicembre 2023, n. 36378, Pres. Ferro, Est. Dongiacomo
Supersocietà di fatto – Ipotesi in cui ricorre – Differenza rispetto alla holding di fatto - Soci che perseguono l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo – Effetti che ne possono conseguire nelle due ipotesi.
In tema di supersocietà di fatto, la circostanza che singoli enti societari perseguano l’interesse delle persone fisiche che ne hanno, anche solo di fatto, il controllo è suscettibile di assurgere a prova contraria all’esistenza della supersocietà in parola, venendo in rilievo, piuttosto, quale indice dell’esistenza di una holding di fatto nei cui confronti il curatore del fallimento della società che vi è assoggettata può eventualmente agire in responsabilità ex art. 2497 c.c. e che può, se del caso, essere a sua volta dichiarata autonomamente fallita, in via principale e non per estensione, a richiesta di uno dei soggetti legittimati, ove ne siano accertati i presupposti soggettivi e lo stato d’insolvenza rispetto ai debiti alla stessa imputabili. Massima Ufficiale
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-29-dicembre-2023-n-36378-pres-ferro-est-dongiacomo
[Cfr in questa rivista Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 febbraio 2023, n. 5458 – https://www.unijuris.it/node/6797 e, per una rassegna di giurisprudenza in materia: https://www.unijuris.it/cerca-tutto?w=supersociet%C3%A0 ]