Tribunale di Avellino – Accordi di ristrutturazione dei debiti e rito cautelare previsto dall'art. 54, comma 3, C.C.I. : peculiarità ed effetti della relativa disciplina.

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Data di riferimento: 
20/09/2023

Tribunale Ordinario di Avellino, Volontaria giurisdizione, 20 settembre 2023 (data della pronuncia) – Giudice designato Pasquale Russolillo.

Accordi di ristrutturazione dei debiti - Trattative in corso per addivenire a formulare l'istanza di omologazione – Proposizione di istanza di concessione delle misure cautelari previste dall'art. 54, comma 3, C.C.I. - Necessari applicazione della particolare disciplina prevista per tale ipotesi – Effetto che ne consegue. 

Il ricorso, come depositato da un debitore che sta svolgendo e si prefigge di svolgere trattative con i creditori coi quali intende concludere accordi di ristrutturazione dei debiti, mediante il quale, in attesa di poi formulare domanda di omologazione di tali accordi, proponga istanza di riconoscimento delle speciali misure protettive previste dall’art. 54, comma 3, C.C.I., che attribuisce al debitore che abbia in corso trattative per la conclusione di accordi di ristrutturazione (ordinari e ad efficacia estesa) la facoltà di richiedere tutela protettiva al di fuori del procedimento unitario, ricorrendo allo speciale rito cautelare previsto da quella norma, si deve ritenere sia regolato da  una disciplina che presenta delle peculiarità che la distinguono appunto da quella prevista per le misure protettive e cautelari richieste con la domanda di accesso al procedimento unitario, che in particolare prevede: a) l’allegazione di un più articolato corredo documentale, comprensivo non solo della documentazione rappresentativa della situazione contabile e fiscale e della composizione dell’attivo e del passivo (art. 39 C.C.I.), ma altresì dell’attestazione del professionista indipendente relativa all’esistenza di trattative con creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dell’esposizione complessiva e all’idoneità delle risorse finanziarie liberate dalla conclusione degli accordi a consentire il pagamento integrale, entro il termine di moratoria di centoventi giorni previsto dall'art. 57 C.C.I., dei creditori non aderenti, vale a dire di quelli con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la disponibilità a trattare; b) la necessaria adozione delle misure protettive nel contraddittorio delle parti, che potrà peraltro essere instaurato dopo la concessione delle stesse con decreto inaudita altera parte nei casi di particolare urgenza; c) la natura non confermativa, bensì concessoria del provvedimento adottato dal giudice, non essendo ivi prevista la produzione di effetti provvisori semiautomatici in conseguenza della mera pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese da parte dell’imprenditore, come desumibile dal raffronto fra i commi secondo e terzo dell’art. 54 C.C.I.; d) la mancata previsione secondo cui, in prima battuta e salvo proroghe, il giudice concede un termine di durata non superiore a quattro mesi, pur valendo certamente il limite temporale generale fissato dall’art. 8 C.C.I. in dodici mesi. Ne consegue, pertanto, stante la particolarità di quella disciplina, che non trova neppure applicazione nel procedimento in esame la disposizione dell’art. 55, comma 3, C.C.I., secondo cui le misure protettive perdono efficacia nel caso in cui il giudice non provveda alla loro conferma con decreto nei trenta giorni successivi all’iscrizione della domanda nel registro delle imprese, trattandosi di disposizione riferita al solo caso delle misure c.d. semiautomatiche previste dall'art. 54, comma2, primo e secondo periodo, C.C.I. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

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