Tribunale di Mantova – In assenza di mutamenti intervenuti delle condizioni economiche della debitrice la riproposizione di una domanda di concordato prenotativo come prima rinunciata può costituire ipotesi di abuso del processo.
Tribunale di Mantova, 30 novembre 2023 – Pres. Andrea Gibelli, Rel. Mauro P. Bernardi, Giud. Francesca Arrigoni.
Domanda di concordato preventivo con riserva poi rinunciata – Riproposizione a distanza di poco tempo dall'estinzione dei quella procedura – Assenza di mutamenti delle condizioni economiche della debitrice – Ipotesi di abuso del processo - Pendenza di un ricorso per la liquidazione giudiziale – Possibile apertura di quella procedura.
Seppure ai sensi dell’art. 49, comma 1, C.C.I. l'apertura della liquidazione giudiziale non possa essere dichiarata se non successivamente alla definizione delle domande di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, nel cui ambito rientra la domanda formulata ai sensi dell’art. 44 C.C.I., si deve ritenere che la procedura liquidatoria possa, essere da subito aperta ex art. 7, comma 2, C.C.I. laddove la domanda di concordato con riserva del deposito della documentazione, appaia proposta in violazione dell'obbligo di buona fede e correttezza previsto dall'art. 4, comma 1, C.C.I. e con finalità esclusivamente dilatorie, potendo una tale iniziativa configurare un'ipotesi di abuso del processo idonea a pregiudicare i creditori. [nello specifico, la domanda di concordato con riserva era stata proposta da una società, senza che con la richiesta fossero stati prospettati, come previsto dall’art. 47, comma 6, C.C.I., mutamenti intervenuti delle sue condizioni economiche e finanziarie, pochi giorni prima dell'udienza fissata per la trattazione dei ricorsi di liquidazione giudiziale ed a distanza di pochi mesi dalla rinuncia ad una identica domanda, di cui la debitrice non aveva artatamente fatto cenno, che era stata presentata, con richiesta anche di misure protettive, quando quella stessa società già si trovava in stato di crisi se non di insolvenza, procedura che di conseguenza era stata dichiarata estinta]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[con riferimento a consimili precedenti costituenti ipotesi di abuso del processo, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 maggio 2023, n. 13997 https://www.unijuris.it/node/7047; Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 31 marzo 2021, n. 8982 https://www.unijuris.it/node/5625; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 12 marzo 2020, n. 7117https://www.unijuris.it/node/5180; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 novembre 2018, n. 30539https://www.unijuris.it/node/4502; Cassazione civile, sez. VI, 11 ottobre 2018, n. 25210https://www.unijuris.it/node/4522 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 marzo 2017 n. 5677 https://www.unijuris.it/node/3292; nonché: Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. III, 24 luglio 2023https://www.unijuris.it/node/7334].