Tribunale di Napoli – Liquidazione giudiziale: considerazioni in tema di azione di responsabilità promossa dal curatore in particolare nei confronti dei componenti il collegio sindacale.
Tribunale Ordinario di Napoli, Sez. Spec. In Materia d'Impresa, 26 luglio 2023 – Pres. Caterina Di Martino, Rel. Francesca Reale, Giud. Adriano Del Bene.
Liquidazione giudiziale - Azione di responsabilità - Promozione in particolare nei confronti dei componenti del collegio sindacale – Presupposti perché venga accolta – Responsabilità che può perdurare anche dopo la presentazione delle dimissioni – Fondamento.
In tema di azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali, la configurabilità in particolare dell'inosservanza del dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall'art. 2407, comma 2, c.c. non richiede l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità posti in essere dagli amministratori, così da non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate, sempreché si dimostri il nesso causale tra inerzia e danno, poiché l'omessa vigilanza rileva solo quando l'attivazione del controllo avrebbe ragionevolmente evitato o limitato il pregiudizi. Deve al riguardo peraltro affermarsi che il collegio sindacale risponde anche per il periodo successivo alle dimissioni, operando il fenomeno della prorogatio, per cui lo stesso rimane nelle sue funzioni sino all’effettiva assunzione della carica da parte dei successori. [Nello specifico, già in epoca anteriore alla nomina del collegio sindacale, l’importo delle imposte non versate dagli amministratori per conto della società era ingente di modo che i sindaci, rivestendo anche le funzioni di controllo contabile, avrebbero potuto e dovuto, secondo i canoni di professionalità e diligenza, avvedersi della grave situazione di indebitamento della società, nonché della perdita del capitale sociale. Essi pertanto sono stati chiamati a rispondere della prosecuzione dell’attività in termini di gestione non conservativa e di dissimulazione della perdita nei confronti dei creditori sociali; ciò in quanto se il collegio sindacale avesse assunto le doverose iniziative che era tenuto ad assumere avrebbe in particolare impedito la irrogazione delle sanzioni per omissioni fiscali e previdenziali derivanti dalla prosecuzione dell’attività nonostante la perdita del capitale]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione Riservata)
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[in tema di responsabilità degli organi sociali, amministratori e sindaci, e di modalità possibile di quantificazione del danno da risarcire ai creditori sociali, cfr. in questa rivista:Cass., Sez. 1, 5 gennaio 2022, n. 198 https://www.unijuris.it/node/6064; Cassazione civile, Sez. Un., 6 maggio 2015, n. 9100 https://www.unijuris.it/node/2606 e Tribunale Roma, 20 febbraio 2012 https://www.unijuris.it/node/1405].