Corte di Cassazione (30486/2023) – Azione revocatoria ordinaria di atto dispositivo posto in essere dal debitore in modo oneroso successivamente al sorgere del credito: presupposto per il riconoscimento della “participatio fraudis” da parte del terzo.
Corte di Cassazione, Sez. III civ., 02 novembre 2023, n. 30486 – Pres. Sestini Danilo, Rel. Guizi Stefano Giaime.
Azione revocatoria ordinaria - Atto dispositivo oneroso e successivo al sorgere del credito – Prova della «participatio fraudis» da parte del terzo – Prova necessaria ricavabile anche da presunzioni semplici - Atto posto in essere tra familiari conviventi – Situazione debitoria del disponente -Vincolo che ne rende inverosimile la mancata conoscenza da parte del terzo – Presunzione superabile solo in presenza di prova in senso contrario.
In sede di azione revocatoria ordinaria, la prova da parte del ricorrente della «participatio fraudis» del terzo, necessaria ai fini dell’accoglimento di tale azione nel caso in cui l’atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente. [nello specifico, ad avviso della Suprema Corte, quella valutazione di “inverosomiglianza” non era stata compiuta dalla Corte distrettualein modo “aprioristico” ed “immotivato”, come le addebitavano i ricorrenti, bensì, innanzitutto, sulla base di un apprezzamento unitario degli atti di disposizione compiuti in favore della propria madre, peraltro alla stessa data, da entrambi i suoi figli valorizzando anche il dato della comune convivenza, nonché dando rilievo alla circostanza che la stessa non aveva dato, come sarebbe stato necessario per escludere la ricorrenza di quel necessario presupposto, alcuna plausibile giustificazione degli acquisti effettuati, non avendo rappresentato quali fossero stati i sottostanti bisogni che dette vendite erano andati a soddisfare, onde non ricorreva alcun motivo oggettivo idoneo a rendere ragione del trasferimento operato a suo favore dai suoi familiari]. (Pierlugi Ferrini – Riproduzione riservata)