Corte di Cassazione (28286/2023) – Revocatoria ex art. 66 L.F.: grava sul curatore l'onere di fornire la prova dell'eventus damni, vale a dire che l'atto dispositivo era, per dimensioni, tale da porre a rischio il soddisfacimento dei creditori.
Corte di Cassazione, Sez. III civ., 09 ottobre 2023, n. 28286 – Pres. Luigi Alessandro Scarano, Rel. Marilena Gorgoni.
Revocatoria ordinaria ex art. 66 L. fall. - Eventus damni – Presupposto oggettivo richiesto come in sede di azione pauliana ex art.2901 c.c. - Onere della prova gravante però sul curatore – Ragione sottostante.
La revocatoria ordinaria ex art. 66 L. fall. ha natura derivata rispetto alla azione di cui di cui all’art. 2901 c.c., soggiacendo a presupposti identici, tra cui quello oggettivo dell’eventus damni, la cui prova, tuttavia, deve essere fornita dal curatore, non trovando applicazione la regola generale prevista per l'azione pauliana secondo cui, a fronte dell'allegazione, da parte del creditore, delle circostanze che integrano il presupposto in parola, incombe sul debitore l'onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte. (Massima Ufficiale) [la Corte ha infatti sottolineato che, nel caso in cui l'azione revocatoria ordinaria sia promossa ad opera di una procedura fallimentare, la prova che il patrimonio residuo del debitore poi fallito, nel momento in cui ha posto in essere l'atto dispositivo, era di dimensioni tali, in rapporto all'entità della propria complessiva esposizione debitoria, da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori deve essere fornita dal curatore in quanto, da un lato, rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito e, dall'altro, in ossequio al principio della vicinanza della prova, tale onere non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato, che non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-2-9-ottobre-2023-n-28286-pres-scarano-est-gorgoni
[in tema di rapporto tra l'azione di inefficacia ex art. 66. primo comma, L.F. e azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. e di onere della prova dell'eventus damni, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 novembre 2021, n. 36033 https://www.unijuris.it/node/5935; Cassazione civile, Sez. III, 19 Luglio 2019, n. 19515 https://www.unijuris.it/node/4800 e Cassazione civile, Sez. I, 18 Aprile 2018, n. 9565 https://www.unijuris.it/node/4467].