Tribunale di Busto Arsizio – Concordato preventivo con assuntore: impossibilità della formulazione di offerte concorrenti. Improrogabilità anche implicita delle misure protettive a seguito dell'apertura della procedura.
Tribunale di Busto Arsizio, Sez. II Crisi d'Impresa e Procedure Concorsuali, 31 ottobre 2023 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Marco Lualdi, Giud. Elisa Tosi e Nicolò Grimaudo.
Concordato preventivo con assuntore – Differenza rispetto alla liquidazione di tutto il patrimonio – Impossibilità della formulazione di offerte concorrenti.
Decreto di apertura del concordato preventivo – Impossibilità di proroga o conservazione dell’efficacia delle misure protettive – Ragione sottostante – Misure di tutela del proponente - – Possibilità di concessione di misure cautelari ad hocper tutta la durata del procedimento.
La proposta di concordato preventivo che preveda la successione universale dell’assuntore nel patrimonio della società debitrice, con conseguente assunzione non solo della posizione attiva ma anche di tutto il passivo concorsuale da soddisfare nei limiti della proposta formulata, va escluso comporti l'applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 91 C.C.I., ciò in quanto comporta una differenza ontologica rispetto alla liquidazione di tutto del patrimonio del debitore o di parte dello stesso che non potrebbe viceversa essere sottratta a procedura competitiva. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
L'intervenuta apertura della procedura di concordato preventivo, risultando oramai cristallizzati la proposta ed il piano, sottoposti definitivamente al voto dei creditori, esclude fisiologicamente la permanenza di quelle “trattative” che hanno condotto all’accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi ed a cui le misure protettive “generiche”, in precedenza richieste in sede di presentazione della domanda di cui all'art. 44 C.C.I. ed eventualmente prorogate dal giudice delegato ai sensi dell'art, 55, comma 4, C.C.I., risultavano strumentali, onde risulta inammissibile una domanda volta alla loro proroga ai sensi dell'art. 54 C.C.I., come anche risulta non condivisibile il fatto che possano ritenersi implicitamente prorogate ai sensi dell'art. 54, comma 5, C.C.I. innanzitutto perché una tale lettura comporterebbe un'evidente violazione del dettato letterale dell'art. 8 C.C.I. che limita la durata complessiva delle misure a 12 mesi, periodo che ben potrebbe risultare superiore in ragione della possibile durata del procedimento di omologazione. Pertanto, nel caso in cui successivamente all’apertura del concordato preventivo, singoli creditori pongano in essere iniziative individuali sul patrimonio della debitrice al fine di compromettere il procedimento volto alla soluzione della crisi, il meccanismo di tutela finalizzato alla protezione del proponente va ricercato nelle misure cautelari di cui all'art. 2, lett. q), C,C.I. ovverosia nei provvedimenti, a tutela del patrimonio o dell’impresa, che hanno il vantaggio di poter essere modulati in maniera selettiva nei confronti dei soli creditori che osteggino il percorso di soluzione della crisi e concessi, con riferimento al concreto periculum rappresentato dal debitore, con una durata perfettamente aderente alle esigenze dell'imprenditore, quindi, anche per tutta la durata del procedimento unitario, sino alla definitiva omologazione del concordato preventivo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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