Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Domanda prenotativa di concordato preventivo: presupposti perché possa trovare accoglimento la richiesta del proponente di proroga dei termini per la presentazione di proposta, piano o accordi.
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. III, 12 settembre 2023 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Enrico Quaranta, Giud. Valeria Castaldo e Marta Sodano.
Domanda prenotativa di regolazione della crisi ex art. 44 C.C.I. - Fissazione di un termine per la presentazione di proposta, piano o accordi - Debitore – Istanza di proroga – Sostanziale inaccoglibilità in presenza di domanda di liquidazione giudiziale – Necessità però per decidere in tal senso di verificare il momento in cui è stata proposta – Fondamento – Altre situazioni che escludono che la proroga possa essere accordata.
Domanda prenotativa di regolazione della crisi ex art. 44 C.C.I. - Contestuale istanza di misure protettive – Divieto in particolare di inizio o prosecuzione di azioni esecutive e cautelare – Proponente - Richiesta dei proroga del termite – Giudice - Necessità in tal caso di una maggiore cautela nell'accoglierla.
Al fine della concessione della proroga del termine come già riconosciuto al debitore che aveva presentato una domanda prenotativa di regolazione della crisi ex art. 44 C.C.I., con riferimento ai necessari presupposti richiesti dal primo comma, lettera a) di detto articolo perché una tale proroga possa essergli riconosciuta, ed in particolare a quello dell'assenza di domande di liquidazione giudiziale, occorre distinguere l'ipotesi in cui una tale domanda venga presentata prima del deposito da parte del debitore della richiesta di concessione del termine, da quella in cui essa sia presentata in pendenza del termine per il deposito della proposta, del piano o degli accordi, ciò in quanto, mentre nel primo caso una proroga non può essere concessa per evitare che il debitore la utilizzi quale strumento per ritardare, con potenziali danni per i creditori, ingiustificatamente l'apertura della liquidazione giudiziale, nel secondo caso, in un’ottica di tutela del debitore, gli può essere riconosciuta, potendosi ritenere che lo stesso, conscio dello stato di crisi della propria impresa, abbia in precedenza in buona fede già scelto di attivare la procedura concordataria al fine di soddisfare i propri creditori in modo più vantaggioso rispetto alla liquidazione giudiziale. Stante che, comunque, ai sensi del secondo comma, dell'art. 44, in presenza di determinati presupposti dallo stesso comma previsti, il decreto di concessione dei termini può essere pur sempre revocato, si può ritenere che, anche in questo secondo caso, la proroga del termine non possa essere riconosciuta in presenza di uno di quelli stessi presupposti, vale a dire: di atti in frode o di condotte del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi, di grave violazione dei doveri informativi, di omesso versamento, nel termine perentorio fissato, della somma individuata dal tribunale per le spese di procedura. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
Laddove la proponente con il ricorso introduttivo abbia contestualmente richiesto ai sensi dell'art. 54, secondo comma, C.C.I. il riconoscimento di misure protettive, in particolare della misura consistente nel divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio e/o sui beni e sui diritti coi quali è esercitata l'attività d'impresa, da parte del giudice occorre altresì verificare se la proroga del termine per il deposito del piano possa cagionare un eventuale pregiudizio ai creditori in ragione dei limiti frapposti alle loro iniziative. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)