Corte di Cassazione (27442/2023) – Fallimento: considerazioni in tema di liquidazione del compenso al curatore in caso di attivo insufficiente e di computabilità dello stesso al netto degli oneri fiscali.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 27 settembre 2023, n. 27442 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Francesco Terrusi.
Fallimento – Liquidazione del compenso al curatore - Insufficienza dell'attivo – Compenso eccedente la disponibilità da porsi a carico dello Stato – Computabilità al netto degli oneri fiscali – Fondamento.
In tema di fallimento, la regola dell’art. 146 del D.P.R. n. 115/2002 (cd. T.U. "Spese di giustizia"), in forza della quale qualora tra i beni compresi nel fallimento non vi sia denaro per gli atti richiesti dalla legge, le spese ed onorari del curatore sono anticipati dall'erario. Ancorché dettata per il caso tipico del fallimento privo di attivo, si estende per identità di ratio al caso del fallimento con attivo insufficiente; la somma liquidabile al curatore va computata al netto degli oneri fiscali (compresi Iva e accessori), essendo il curatore un ausiliario di giustizia che ripete i suoi poteri dal tribunale fallimentare e li esercita sia su un piano pubblicistico sia nell'ambito di un processo, con criteri, modalità e responsabilità particolari, estranei a quelli che caratterizzano la prestazione dell'attività professionale vera e propria. (Massima Ufficiale)
[in tema di necessità che il decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice risulti adeguatamente motivato, con riferimento, in particolare, alla motivazione addotta in sede di liquidazione del compenso al commissario giudiziale del concordato preventivo, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. VI.- Prima civile, 26 novembre 2020, n. 26894 https://www.unijuris.it/node/5453].