Tribunale di Lucca – Laddove una domanda di concordato preventivo, poi rinunciata, e la richiesta del P.M. di liquidazione giudiziale risultino confluite in un procedimento unitario, non é ammissibile la riproposizione della domanda di concordato.

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Data di riferimento: 
19/10/2023

Tribunale di Lucca, Sez. Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, 19 ottobre 2023 (data della pronuncia) – Pres. Giulio Lino Maria Giuntoli, Rel. Carmine Capozzi, Giud. Giacomo Lucente.

Domanda di concordato preventivo – Successiva rinuncia - Pendenza prima della decisione finale di istanza di liquidazione giudiziale – Confluire delle due iniziative in un procedimento unitario - Presentazione di una nuova domanda  di concordato -– Inammissibilità – Fondamento - Possibile pronuncia della liquidazione giudiziale – Preclusione non più ricorrente.

Premesso che nell’ambito del procedimento unitario previsto dal codice della crisi, è impedito l’esame della domanda di liquidazione giudiziale, nell’ipotesi in cui vi sia nello stesso procedimento una domanda alternativa di regolazione della crisi, è inammissibile, a maggior morivo se carente di corredo documentale, perché in contrasto con i principi del procedimento unitario e, in particolare, con il combinato disposto degli artt. 47, comma 4, e 40, commi 9 e 10, C.C.I., la domanda di accesso a concordato preventivo che sia stata riunita ad una analoga precedente domanda del medesimo debitore che risulti essere appunto confluita in un procedimento unitario in ragione della presentazione da parte del P.M., prima che intervenisse la decisione finale in merito a quella prima domanda, di una istanza di liquidazione giudiziale, laddove il proponente abbia in precedenza  rinunciato alla antecedente domanda di concordato nei confronti della quale si siano formulati dal tribunale dei rilievi di inammissibilità, in presenza dei quali quello stesso proponente non abbia replicato o non abbia richiesto un termine per poter procedere alle necessarie integrazione del piano o della produzione documentale; ciò in quanto se fosse possibile per il debitore proporre continuamente nuove domande, eventualmente previa rinuncia di quelle precedenti inammissibili, aventi un effetto preclusivo ex art. 7, secondo comma, C.C.I. rispetto all'istanza di liquidazione giudiziale come proposta, il sistema delineato dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza con i connessi obblighi per le parti regolati dall'art. 4 C.C.I. perderebbe di significato e non si potrebbe arrivare mai ad una pronuncia liquidatoria. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-lucca-19-ottobre-2023-pres-giuntoli-est-capozzi

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30185/CrisiImpresa?Inammissibilit%C3%A0-della-nuova-domanda-di-concordato-preventivo-dopo-la-rinuncia-alla-precedente-non-coltivata

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza