Corte di Cassazione (19681/2023) – Amministrazione straordinaria delle grande imprese in crisi: inapplicabilità dell'esenzione dal pagamento dell'IMU come prevista per i casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa.
Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, 11 luglio 2023, n. 19681 – Pres. Liberato Paolitto, Rel. Giuseppe Lo Sardo.
Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Agevolazione ex art. 10, comma 6, d.lgs. n. 504 del 1992 - Esenzione dal pagamento dell'ICI/IMU prevista per il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa - Applicabilità - Esclusione – Fondamento.
In tema di IMU, la procedura di amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi, disciplinata dal d.lgs. n. 270 del 1999, non beneficia del regime agevolativo di cui all'art. 10, comma 6, del d.lgs. n. 504 del 1992, riferito esclusivamente agli immobili compresi nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa, trattandosi di deroga al regime impositivo generale, da ritenersi di stretta interpretazione e quindi insuscettibile di interpretazione analogica. (Massima Ufficiale) [nello specifico, la Corte ha infatti stabilito che non potesse estendersi all'amministrazione straordinaria la disposizione del d. lgs. 504/1992 sopra indicata che prevedeva nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa l'esenzione in materia di ICI/IMU ed ha cassato con rinvio la decisione della Commissione tributaria regionale che si era espressa, alla luce del disposto dell'art. 36 del d. lgs. 270/1999, in senso contrario]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)