Tribunale di Padova – Composizione negoziata e possibilità di applicazione del divieto previsto dall’art. 18, quinto comma, CCII ai contratti bancari autoliquidanti.

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Data di riferimento: 
25/09/2023

Trib. Padova, 25 settembre 2023, Est. Rossi

Composizione Negoziata – Misure protettive – Possibilità di applicazione del divieto previsto dall’art. 18, quinto comma, CCII ai contratti bancari autoliquidanti – Sussistenza.

L'articolo 18 prevede al comma 5 tra le misure protettive soggette a conferma anche il divieto di risolvere i contratti in essere, di anticiparne la scadenza, di modificarli in danno dell'imprenditore nonché di sospendere o rifiutare l'adempimento delle prestazioni imposte a carico del contraente in bonis dai contratti stessi. La norma ha portata generale e si applica anche agli istituti bancari, ragione per cui laddove l'imprenditore si avvalga delle misure protettive deve ritenersi che anche le banche, al pari di tutti gli altri contraenti/ creditori, siano soggette alle limitazioni dell'esercizio unilaterale dei diritti derivanti dai contratti sottoscritti, anche laddove questi siano contratti di finanziamento che non hanno trovato completa esecuzione. Tra i "contratti pendenti" cui la norma fa riferimento si ritiene vadano infatti ricompresi anche i c.d. "contratti bancari auto liquidanti", espressamente considerati tali dall'art. 97, comma 14, CCI nell'ambito del concordato preventivo.

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-padova-25-settembre-2023-est-rossi

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30095/CrisiImpresa?Misure-protettive-ed-estensione-del-divieto-di-risoluzione-di-cui-all%E2%80%99art.-18-quinto-comma-CCII-alle-Banche-per-i-contratti-bancari-pendenti

[Cfr in questa rivista anche: Trib. Milano, 22 febbraio 2023 - https://www.unijuris.it/node/6814]

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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