Tribunale di Roma – Amministrazione straordinaria: prove necessarie per poter considerare esenti da revocatoria, ex art 67. terzo comma, lettera a) L.F., i pagamenti eseguiti in periodo sospetto a favore di un consulente.
Tribunale di Roma, Sez. XIV civ. - Fallimentare, 05 giugno 2023 – Giudice Barbara Perna.
Amministrazione straordinaria di impresa insolvente - Pagamenti per prestazioni di consulenza – Effettuazione a favore di un professionista in periodo sospetto – Esenzione da revocatoria in quanto operati nei termini d'uso – Previsione ex art. 67, comma 3, lettera a) L.F. - Presupposti probatori necessari perché vi si possano far rientrare.
Deve ritenersi che non possano considerarsi esenti da revocatoria ex art. 67, terzo comma, lettera a), L.F. i pagamenti effettuati in periodo sospetto a titolo di compenso a favore di un professionista, per attività di consulenza ed elaborazione di modelli per adempimenti fiscali, da parte di una società insolvente ammessa ad amministrazione straordinaria, laddove trattasi di prestazioni che, per mancanza di prova della loro esecuzione, non appaiano indirizzate a garantire, come necessario, la continuità d'impresa, e che non possano considerarsi eseguiti secondo le “modalità d'uso intercorse tra le parti”, in mancanza di alcun riferimento ad opera del beneficiario, nel contesto di un'azione ex art. 67, secondo comma, L.F. proposta nei suoi confronti, a pagamenti pregressi, al riconoscimento di eventuali acconti e alle modalità e ai tempi di fatturazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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[in tema di corretta interpretazione, ai fini di esenzione da revocatoria fallimentare di pagamenti di beni e servizi come effettuati, del riferimento previsto dall'art. 67, terzo comma, lettera a) L.F., all'espressione "termini d'uso", cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 19 febbraio 2021, n. 4482 https://www.unijuris.it/node/5548; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 dicembre 2016 n. 25162 https://www.unijuris.it/node/3110 e Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 28 settembre 2021, n. 26244 https://www.unijuris.it/node/5854].