Tribunale di Vercelli – Istanza di esdebitazione ex L. 3/2012: per il riconoscimento di quel beneficio la meritevolezza, e non anche la soddisfazione almeno parziale dei creditori, deve ritenersi costituisca requisito decisivo.
Tribunale di Vercelli, Sez. Civile, 06 luglio 2023 (data della pronuncia) – Giudice Claudia Gentili.
Esdebitazione ex art. 14 terdecies l. 3/2012 - Meritevolezza desumibile dal comportamento del debitore – Requisito determinante per il riconoscimento di quel beneficio - Soddisfazione almeno parziale dei creditori – Presupposto da ritenersi non più richiesto – Fondamento.
In linea con il legislatore del Codice della Crisi d’Impresa, che ha eliminato tra i requisiti dell’esdebitazione quello oggettivo della soddisfazione almeno parziale dei creditori di cui all'art. 14 terdecies, lettera f), L.. 3/2012, introducendo altresì l’esdebitazione dell’incapiente, nonché in linea con il “favor debitoris” richiamato dalla giurisprudenza più recente, devono essere maggiormente valorizzati rispettoal passato, ai fini dell’accoglimento del ricorso presentato ai sensi del primo comma di detto articolo dal debitore persona fisica per “essere ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei creditori dei creditori concorsuali, e non soddisfatti”, gli elementi di meritevolezza del comportamento del debitore stresso [nello specifico, valorizzando la circostanza che la ricorrente avesse messo a disposizione l’intero patrimonio immobiliare nonché una quota del trattamento pensionistico, collaborando attivamente con la procedura che è stata chiusa in quattro anni e nove mesi, nonostante l’emergenza sanitaria Covid 19, e non ravvisandosi alcuno degli elementi soggettivi ostativi richiesti dal secondo comma di detta norma (avendo peraltro la debitrice regolarmente depositato le dichiarazioni dei redditi), pur a fronte del complessivo ingente ammontare dei crediti ammessi al passivo, e del soddisfacimento solo parziale dei crediti privilegiati ed in particolare del creditore fondiario nella misura del 53%, il Tribunale, pur nella totale insoddisfazione dei creditori chirografari, ha ritenuto che le predette circostanze dovessero ritenersi sufficienti ad integrare il requisito oggettivo per la concessione del beneficio richiesto]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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