Corte di Cassazione (20731/2023) – Il Giudice delegato in sede di riparto può decidere della graduazione dei crediti e dell'ammontare della somma distribuita ma non anche di questioni concernenti l'ammissione al passivo.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 luglio 2023, n. 20731 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Andrea Fidanzia.
Fallimento – Riparto dell'attivo - Questioni relative all'ammontare e alla graduazione dei crediti – Cognizione possibile da parte del Giudice delegato – Questioni relative all'esistenza, qualità e quantità dei crediti e dei privilegi – Esclusione che possano essere affrontate in tale contesto – Problematiche da risolversi in sede di opposizione allo stato passivo – Inammissibilità della proposizione al riguardo di un reclamo avverso il piano di riparto.
In sede di ripartizione dell'attivo del fallimento, oggetto della cognizione del Giudice delegato sono solo le questioni relative alla graduazione dei crediti e all'ammontare della somma distribuita, restando esclusa la proponibilità, in tale sede, di ogni altra questione relativa all'esistenza, qualità e quantità dei crediti e dei privilegi, in quanto riservata in via esclusiva al procedimento dell'accertamento del passivo; pertanto, tali questioni devono essere proposte con la forma dell'opposizione allo stato passivo exart. 98 L. fall., restando altrimenti precluse, nè possono essere fatte valere come osservazioni e poi con il reclamo exart. 26 L. fall. avverso il decreto del Giudice delegato che renda esecutivo il piano di riparto. (Massima Ufficiale)
[in tema di possibile esclusione da parte del curatore in sede di riparto di un credito come ammesso al passivo laddove però nel frattempo risulti estinto, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, 14 gennaio 2016 n. 525 https://www.unijuris.it/node/2765].