Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Domanda di concordato prenotativo e termine fissato dal tribunale per il deposito di proposta, piano, attestazione e documentazione necessaria: presupposto perché possa essere prorogato.
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. III, 31 maggio 2023 (data della pronuncia) – Pres. Enrico Quaranta, Rel. Simona Di Rauso, Giud. Valeria Castaldo.
Domanda di concordato prenotativo – Integrazione necessaria - Tribunale – Fissazione di un termine tra trenta e sessanta giorni per il deposito – Presupposto perché risulti prorogabile in presenza di istanza di liquidazione giudiziale – Necessità che risulti presentata in pendenza di detto termine.
Con riguardo alla condizione prevista dall’articolo 44 CCI secondo cui, con riferimento ad una domanda di concordato prenotativo, il tribunale “ fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, fino a ulteriori sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicita' dei dati e di fattibilita' e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2”,stante che è previsto che la proroga sia concedibile “in assenza di domande per l’apertura di liquidazione giudiziale”, va condivisa la tesi dottrinaria secondo la quale occorre distinguere l’ipotesi in cui la procedura di liquidazione giudiziale viene presentata prima del deposito della proposta di concordato da quella in cui è presentata in pendenza del termine per il deposito della proposta e del piano, di guisa che solo in questo secondo caso, in un’ottica di tutela del debitore il quale, conscio dello stato di crisi della propria impresa, sceglie di attivare la procedura concordataria al fine di soddisfare al meglio i propri creditori ed evitare la liquidazione giudiziale, risulterebbe possibile concedere una tale proroga; laddove, viceversa, ove la domanda di liquidazione giudiziale avanzata da un creditore risulti precedente rispetto alla domanda di concordato, in linea con il dato letterale esplicito dell’art. 44 CCI, tale proroga non sarebbe concedibile, ciò in funzione di tutela dei creditori, al fine di evitare che la istanza di proroga venga utilizzata quale strumento potenzialmente dilatorio, finalizzato esclusivamente a dilazionare la richiesta di liquidazione giudiziale, con paralisi delle azioni che potrebbero intraprendere i creditori nell’ambito di quella procedura, perché foriera di un potenziale danno per questi ultimi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)