Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – A differenza di quanto accade laddove trattasi di concordato “prenotativo”, nel qual caso è obbligatoria, ove venga depositato un concordato “pieno” la nomina del commissario giudiziale è facoltativa.

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Data di riferimento: 
31/05/2023

Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, Sez. Fallimentare, 31 maggio 2023 (data della pronuncia) – Pres. Enrico Quaranta, Giud. delegato Marta Sodano, Giud. Valeria Castaldo.

Deposito di un concordato “pieno” con piano e proposta – Nomina del Commissario Giudiziale – Scelta facoltativa da parte del Tribunale – Differenza rispetto al caso di presentazione di un concordato “prenotativo” in cui è obbligatoria – Fondamento.

Stante che, a differenza di quanto previsto nell’ipotesi di concordato cd. prenotativo, la cui disciplina è ora dettata dagli artt. 40 e 44 C.C.I., in cui la nomina del Commissario Giudiziale è obbligatoria e risponde all’esigenza di verificare che la società proponente non compia atti in frode ai creditori nel corso della preparazione della proposta e del piano e di vagliare da subito la fattibilità del piano (in caso la società intenda accedere ad un concordato liquidatorio) ovvero la non manifesta inattitudine del piano al soddisfacimento dei creditori (ove la società voglia accedere ad un concordato in continuità), alla luce di tutta una serie di disposizioni contenute nel codice della crisi, che, con riferimento ad una domanda di accesso al concordato preventivo, anche ai sensi dell'art. 44 C.C.I. richiedono che dell'avvenuta nomina del commissario giudiziale si debba dar conto (art. 87, comma 1, lettera p, C.C.I.) e che, ove già nominato, se ne debba acquisire il parere a fronte di specifiche richieste formulate dal debitore (artt. 46, 47 e 55 C.C.I,, quest'ultimo in caso di richiesta di misure protettive), si deve ritenere che, nell’ipotesi in cui la società abbia depositato un concordato cd. pieno (e dunque già completo di proposta e piano e della documentazione di cui all’art. 39 CCII) il Tribunale sia titolare di un potere facoltativo di nomina del Commissario Giudiziale nella fase che va dall’accesso al procedimento unitario all’apertura della procedura concordataria [nello specifico il Tribunale, in costanza di una situazione del secondo tipo, stante il dubbio riferimento da parte della proponente all'avvenuta prescrizione di alcuni crediti, ha provveduto a disporne la nomina e invitato il C.G. a redigere, entro una data prefissata, un parere sulla fattibilità del piano].  (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-santa-maria-capua-vetere-31-maggio-2023-pres-quaranta-est-sodano

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29619.pdf

Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza