Tribunale di Milano – A seguito della chiusura di una procedura fallimentare e di conseguente cancellazione della società fallita i soci della stessa divengono comproprietari per successione dei beni esclusi dalla liquidazione.
Tribunale Ordinario di Milano, Sez. XV Spec. Imprese “B”, 16 marzo 2923 (data della pronuncia) – Pres. Angelo Mambriani, Rel. Maria Antonietta Ricci, Giud. Daniela Marconi.
Fallimento – Chiusura della procedura senza liquidazione dell'intero patrimonio – Cancellazione della società fallita – Sorte dei beni del patrimonio residuati – Trasmissione automatica per successione ai soci – Non necessità del loro consenso o adesione.
Stante che a mente dell’art. 104 ter, comma ottavo, L.F. il curatore può essere autorizzato a non acquisire all’attivo, ovvero a rinunciare a liquidare uno o più beni, se l’attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente e che in tal caso i beni vengono “rimessi nella disponibilità del debitore” (ovvero della società fallita) e i creditori possono iniziare azioni esecutive individuali su quei beni, il fallimento potrà chiudersi senza la liquidazione integrale dell’attivo e la società verrà successivamente cancellata benché ancora titolare di risorse patrimoniali. In tal caso si deve ritenere che siano i soci, senza necessità di alcuna manifestazione di adesione o consenso da parte dei medesimi, a succedere nella titolarità o meglio nella comproprietà indivisa di tali beni residui e ciò a prescindere dagli effetti che derivino dalla loro acquisizione [nello specifico, i soci della società cancellata erano stati chiamati in giudizio dal Comune ove si trovava un immobile nella cui titolarità gli stessi erano succeduti al fine che venisse accertata tale circostanza dal momento che rientrava tra i siti contaminati che i proprietari erano tenuti a bonificare]. (Pierluigi Ferrini m- Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-milano-16-marzo-2023-pres-mambriani-est-ricci
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29544.pdf
[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 maggio 2019, n. 13921 https://www.unijuris.it/node/4684]