Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Applicabilità degli artt. 142 e ss. L.F. ai fallimenti in corso alla data del 15/7/2022. Effetti e termine di presentazione del ricorso, in caso di chiusura anticipata del fallimento a liti attive pendenti.
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. III - Sottosez. Procedure Concorsuali, 30 maggio 2023 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Enrico Quaranta, Giud. Valeria Casta ldo e Marta Sodano.
Esdebitazione – Normativa applicabile in caso di procedeura fallimentare in corso alla data del 15/7/2022 – Interpretazione corretta dell'art. 390, secondo comma, C.C.I. - Collegamento causale tra procedure.
Esdebitazione – Chiusura anticipata della procedura fallimentare a liti attive pendenti - Riparto dell'attivo sopravvenuto all'esito di quelle - -Conseguimento solo in quel momento della soddisfazione, pur parziale, dei creditori concorsuali – Possibilità della presentazione del ricorso entro l'anno successivo.
In tema di disciplina intertemporale prevista dal nuovo codice della crisi e dell'insolvenza, l’art. 390, comma 2, C.C.I. deve essere interpretato nel senso che nel concetto di procedure per cui risulti applicabile il RD n. 267/42 rientri compiutamente anche l’esdebitazione regolata dalla legge fallimentare (art. 142 e ss.); ciò in quanto detto istituto è collegato in via causale al fallimento, rappresentandone uno dei possibili effetti premiali previsti per il fallito che durante la procedura abbia tenuto una condotta irreprensibile tesa a salvaguardare le aspettative di soddisfacimento dei creditori, ciò in deroga agli effetti viceversa derivanti ex art. 120, terzo comma, L.F. dalla chiusura della procedura rispetto alle ragioni dei creditori concorsuali e/o concorrenti non integralmente soddisfatti che “riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi”, salvo quanto previsto, appunto, dagli artt. 142 e ss.”. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Alla luce della novella 2015 (D.L. 27/06/2015, n. 83) dell'art. 118 L.F. che ha introdotto l’istituto della cd. chiusura anticipata del fallimento a liti attive pendenti, stabilendo la perduranza in carica del curatore e del giudice delegato nonché le modalità con cui ripartire quanto sopravvenuto, la condizione oggettiva richiesta per accedere all'esdebitazione della soddisfazione, pur parziale, dei creditori concorsuali può maturare, dopo la chiusura, per effetto dell’attivo conseguito all'esito dei giudizi pendenti, ragion per cui, in conformità a quanto previsto dall'ultima parte di detto articolo, si deve ritenere che il debitore possa in tal caso attivare il rimedio esdebitatorio, anche oltre l'anno dalla chiusura previsto dall'art. 143, primo comma, L.F., nell’anno successivo al riparto che abbia rimosso l’impedimento della mancata seppur parziale soddisfazione dei creditori, di cui al secondo comma, dell'art. 142 L.F. Va da sé, a contrario , che per i casi in cui detta condizione sia maturata già all’atto della chiusura anticipata, trovi applicazione la disciplina ordinaria di cui all’art. 143, comma 1, L.F. che prevede che l'esdebitazione possa aver luogo solo entro un anno dalla chiusura del fallimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Quanto alla percentuale esdebitatoria riconoscibile al fallito tornato in bonis in caso di chiusura anticipata, vale a dire quanto al perimetro del debito insoddisfatto inesigibile dai creditori, dal momento che nulla prevede l'art. 120, ultimo comma, ultima parte, L.F., che, con riferimento alle liti attive pendenti, si è limitato a stabilire che “in nessun caso i creditori possono agire su quanto oggetto dei giudizi medesimi”, si può ritenere che possa applicarsi per analogia il disposto dei commi 5 e 6, dell'art. 281 C.C.I., che espressamente prevedono, il comma 5, l'insensibilità dei giudizi e delle operazioni liquidatorie post chiusura all’esdebitazione, lasciando quindi che esse proseguano in ragione dell’ultrattività degli organi della liquidazione in ipotesi di chiusura anticipata, e, il comma 6, la misura dell'effetto esdebitatorio, stabilendo che esso opera solo per la parte dei debiti che non abbia trovato effettiva e definitiva soluzione; il ricorso all'analogia per ovviare alla mancanza di indicazioni sul punto da parte della legge fallimentare risulta infatti possibile in quanto detta disciplina del codice della crisi si pone, come richiesto in particolare da Cassazione, Sez. Unite Civ., 25 marzo 2021, n. 8504, in linea di continuità con la disciplina fallimentare previgente. (Pierluigi Ferini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-santa-maria-capua-vetere-30-maggio-2023-pres-est-quaranta
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29538.pdf
[con riferimento alla prima massima, il Tribunale ha precisato che la ricostruzione operata può ritenersi ulteriormente avvalorata, come pure sottolineato da altra giurisprudenza di merito (cfr. in questa rivista: Tribunale di Terni, 06 aprile 2023 https://www.unijuris.it/node/6996), da almeno altre due argomenti: a) il primo, ricavabile dal tenore letterale degli artt. 278 e 279 CCII, inseriti nella Sezione I del Capo X (“Condizioni e procedimento della esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata”), che fanno espresso riferimento ai “crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata” e nuovamente alla liquidazione giudiziale nel precisare che “con l’esdebitazione vengono meno le cause di ineleggibilità e di decadenza” ad essa connesse, senza alcun riferimento, viceversa, al fallimento; b) il secondo, che in passato (cfr. art. 19, co. 1, del d.lgs. n. 169/2007) ove il legislatore ha voluto, ha espressamente previsto la retroattività dell’esdebitazione ai fallimenti pendenti ( nel caso, quelli in essere alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 5/2006); con riferimento alla terza massima, cfr. appunto: Corte di Cassazione, Sez. Unite Civ., 25 marzo 2021, n. 8504 https://www.unijuris.it/node/5574 e, sempre in tema di interpretazione analogica in sede fallimentare delle disposizioni del nuovo codice della crisi: Corte di Cassazione, Sez. Unite, 27 marzo 2023, n. 8557 https://www.unijuris.it/node/6838].