Tribunale di Bergamo – Rigetto di domanda tardiva di ammissione al passivo senza fissazione d'udienza e proposizione del reclamo ex art. 26 L.F.: possibile conversione di quella impugnazione in opposizione allo stato passivo.

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Data di riferimento: 
26/04/2023

Tribunale Ordinario di Bergamo, Sez. II civ., proced. concorsuali e dell'esecuz. forzata, 26 aprile 2023 (data della pronuncia) – Pres. Laura De Simone, Rel. Angela Randazzo, Giud. Giovanni Panzeri.

Domanda tardiva di ammissione al passivo - Rigetto senza fissazione dell'udienza – Impugnazione mediante reclamo ex art. 26 L.F. - Inammissibilità – Possibile conversione in opposizione allo stato passivo – Presupposti necessari.

Nell'ipotesi in cui il giudice delegato rigetti de plano una domanda tardiva di ammissione al passivo fallimentare di un credito senza fissazione d’udienza, il rimedio a disposizione del creditore è quello della opposizione allo stato passivo ai sensi dell’art. 99 L.F. e non quello del reclamo al tribunale ex art. 26 L.F.; tale circostanza tuttavia non determina l’inammissibilità dell’impugnazione ma la sua conversione in giudizio di opposizione allo stato passivo (translatio iudici) ogni qual volta l'atto effettivamente posto in essere contenga tutti i requisiti dell'atto nel quale dovrebbe convertirsi (legittimazione ed interesse ad impugnare, proposizione dell'impugnazione seppur in modo non corretto al giudice competente per legge, e cioè al Tribunale fallimentare, nel rispetto del termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato e mediante ricorso rispettoso delle prescrizioni di cui all’art. 99 L.F.), salvo però che dall'esame del contenuto del mezzo utilizzato, risulti inequivocabilmente la volontà della parte di utilizzare soltanto un mezzo diverso, ancorché inammissibile.[nel caso specifico, però, il Tribunale ha dichiarato comunque improcedibile l'impugnazione in quanto al momento della sua proposizione la procedura concorsuale risultava essere stata chiusa per avvenuta ripartizione finale dell’attivo ex art. 118, primo comma, n. 3), L.F., sicché quel giudizio era venuto a perdere la propria ragion d’essere in quanto non avrebbe avuto alcun senso prevedere la possibilità di sua riassunzione da parte del creditore o del fallito tornato in bonis, entrambi privi di interesse ad ottenere una pronuncia definitiva di accertamento dell’esistenza o dell’inesistenza del credito ai fini del concorso, che sarebbe risultata priva di efficacia al di fuori di esso]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29467.pdf

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-bergamo-26-aprile-2023-pres-de-simone-est-randazzo_1

[in tema di decreto del giudice delegato che, senza fissare l'udienza di verifica, dichiari senz'altro inammissibile la domanda di insinuazione tardiva di un credito, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 17 Luglio 2019, n. 19151 https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-bergamo-26-aprile-2023-pres-de-simone-est-randazzo_1].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: