Corte di Cassazione (26178/2022) – Consecuzione delle procedure e credito del professionista che ha assistito il debitore.

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Data di riferimento: 
06/09/2022

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 06 settembre 2022, n. 26178 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Luigi Abete.

Consecuzione fra una o più procedure di concordato e fallimento finale – Coincidente situazione di dissesto - Possibile riconoscimento della continuità delle procedure – Fenomeno generalissimo.

Concordato preventivo e successivo fallimento - Credito del professionista che ha assistito il debitore – Insinuazione al passivo – Riconoscimento della c.d. prededuzione “funzionale” - Effettiva apertura della procedura minore – Presupposto necessario.

Concordato preventivo e successivo fallimento - Credito del professionista che ha assistito il debitore – Insinuazione al passivo – Riconoscimento della prededuzione - Prestazione che ha contribuito alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali – Ammissione alla procedura minore – Condizioni necessarie.

Consecuzione tra due procedure di concordato e dichiarazione di fallimento – Apertura della procedura maggiore - Conseguenza dell'inammissibilità della seconda domanda di concordato – Non riconoscibilità della consecuzione tra procedure anche con riferimento alla prima domanda – Fondamento – Credito del professionista che ha assistito il debitore in tale occasione – Istanza di riconoscimento della prededuzione – Non riconoscibilità.

La consecuzione tra procedure concorsuali è un fenomeno generalissimo consistente nel collegamento tra procedure di qualsiasi tipo, volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell’impresa, che trova nella L.Fall., art. 69 bis una sua particolare disciplina nel caso in cui esso si atteggi a consecuzione fra una o più procedure minori e un fallimento finale [cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 giugno 2019, n. 15724 https://www.unijuris.it/node/4708].

In materia di concordato preventivo, il credito del professionista che ha assistito il debitore non gode della prededuzione cosiddetta “funzionale” L.Fall., ex art. 111, comma 2, ove la procedura sia stata definita con un decreto d’inammissibilità pronunciato ai sensi della L.Fall., art. 162, comma 2, essendo necessario che via sia una procedura effettivamente aperta, e non la semplice presentazione di una domanda di concordato [Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 gennaio 2021, n. 639https://www.unijuris.it/node/5459].

In tema di concordato preventivo, il credito del professionista incaricato dal debitore per l’accesso alla procedura è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui alla L.Fall., art. 161, sia stata funzionale, ai sensi della L.Fall., art. 111, comma 2, alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio “ex ante” rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa , sempre che il debitore sia stato poi ammesso al concordato ex art. 163 L.Fall. [cfr in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 31 dicembre 2021, n. 42093 https://www.unijuris.it/node/5989].

Nel caso ad una prima proposta di concordato preventivo di cui il Tribunale abbia negato l'omologazione faccia seguito una seconda proposta dello stesso tipo a sua volta dichiarata inammissibile con conseguente dichiarazione di fallimento della società proponente, alla luce delle suesposte decisioni della Suprema Corte in particolare a quell'ultima delle Sezioni Unite (a tenore della quale, in tema di concordato preventivo, il credito del professionista incaricato dal debitore per l’accesso alla procedura è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui alla L.Fall., art. 161, sia stata funzionale, ai sensi della L.Fall., art. 111, comma 2, alle finalità della prima), il disconoscimento della continuità ex art. 69 bis, secondo comma, L.F. tra la prima domanda di concordato preventivo e la dichiarazione di fallimento, al fine del rigetto della domanda di riconoscimento, astrattamente possibile, della prededucibilità del credito del professionista che ha assistito il debitore nel corso dell'intera vicenda concorsuale, si impone a fronte e per effetto della declaratoria di inammissibilità e della contestuale dichiarazione di fallimento che hanno segnato l’esito della seconda domanda di concordato, a fortiori giacché postulata in continuità con la prima domanda. (Pierluigi Ferrini – Riproduzioine riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29468.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: