Corte di Cassazione (17106/2023) – Concordato preventivo: nel caso di falcidia dei crediti privilegiati, la relazione ex art. 160, comma 2, L.F. deve considerare le eventuali azioni esperibili in caso di fallimento, anche se il piano non le prevede.

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Data di riferimento: 
15/06/2023

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 giugno 2023, n. 17106 – Pres. Francesco A. Genovese, Rel. Roberto Amatore.

Concordato preventivo – Previsione della falcidia dei crediti privilegiati – Convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria – Relazione del professionista indipendente – Azioni risarcitorie e revocatorie esperibili – Necessaria considerazione – Presupposto perché i creditori risultino adeguatamente informati ai fini del voto - Fondamento.

In tema di concordato preventivo, la relazione exart. 160, comma 2, L. fall., deve contenere le valutazioni in ordine alla possibilità di esperire eventuali azioni risarcitorie o revocatorie, risultando le stesse necessarie per la corretta quantificazione e valutazione del possibile attivo ricavabile in sede di liquidazione e riguardando il profilo dell’adeguatezza delle informazioni fornite ai creditori al fine di consentire loro di decidere con cognizione di causa quale posizione assumere nei confronti della proposta concordataria, con la conseguenza che l’indicazione di dati incompleti o parziali, che potrebbero indurre a ritenere l’inesistenza di alternative o di migliori possibilità di realizzo, danno luogo ad una violazione dei presupposti giuridici della procedura. (Principio di diritto e Massima Ufficiale) https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-15-giugno-2023-n-17106-pres-genovese-est-amatore

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29376.pdf

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 28 marzo 2017 n. 7959 https://www.unijuris.it/node/3445].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: